Circolare numero 1/2017 del 06/03/2017

Descrizione breve

Servizi interregionali di competenza statale - Raggruppamenti di imprese: obbligo di comunicazione imprese mandatarie - Attuazione disposto art. 9, co. 2-bis, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa l'attuazione della novella legislativa introdotta con l'art. 9, co. 2-bis,  del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (recante “Proroga e definizione di termini”, cosiddetto “Milleproroghe”), come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (GURI n. 49 – Serie generale – 28/2/2017).

 

Il citato art. 9 co. 2-bis ha effetti sull'art. 3, co. 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e ne integra e modifica il contenuto. Esso infatti incide sui raggruppamenti di imprese, introducendo nel d. lgs. 285/2005 la distinzione tra riunioni “verticali” (informate alla specializzazione produttiva e con l’obbligo che la mandataria svolga le attività principali di trasporto e la/le mandante/mandanti quelle qualificate come “attività secondarie”) e riunioni “orizzontali”, in cui le imprese svolgono il medesimo tipo di prestazione.

 

Si premette che, data la formulazione testuale della norma, la disposizione si applica ai soli servizi nazionali e non anche alle autolinee che collegano l’Italia a uno Stato non appartenente all’Unione europea.

 

Ciò premesso, la disposizione introduce un obbligo di comunicazione a carico delle imprese esercenti in forma associata i servizi di linea interregionali di competenza statale, disciplinati dal medesimo D.lgs. 285/05. Detta comunicazione deve essere fornita dalle imprese entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 244/2016. Come disposto dall’art. 1 co. 6 della legge n. 19/2017, quest’ultima è entrata in vigore il 1° marzo, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione deve essere inviata dalle imprese entro il 30 maggio 2017.

  

Entro predetta data l'impresa mandataria di una riunione di imprese è tenuta a comunicare alla divisione 2 della scrivente Direzione -trasmettendo via pec all'indirizzo dg.ts-div2@pec.mit.gov.it o con raccomandata a.r. oppure con consegna a mano- una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio (redatta secondo il modello allegato alla presente – ALL. 1) nella quale il rappresentante legale specifica il modello organizzativo adottato.

 

In particolare, nella predetta dichiarazione deve essere indicato, in alternativa, se:

  1. il raggruppamento ha natura verticale e, pertanto, l'impresa mandataria  svolge attività di trasporto;

  2. il raggruppamento ha natura orizzontale e, pertanto, sia l'impresa mandataria che tutte quelle mandanti svolgono le medesime attività. Ne deriva che, qualora tale raggruppamento orizzontale sia finalizzato altresì a svolgere ulteriori attività strumentali a quella principale di trasporto (quali la biglietteria, la progettazione delle linee etc.), tutte le imprese raggruppate (mandataria e mandanti) svolgono anche predette ulteriori attività.

     

    Il Ministero effettua a campione le verifiche di competenza entro i successivi novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in parola. Qualora dalle verifiche emerga il mancato adeguamento alle prescrizioni normative in esame, il Ministero avvia il procedimento di decadenza delle autorizzazioni.

     

    Per quanto concerne i procedimenti di competenza della Divisione 2 della scrivente Direzione generale e finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, tenuto conto del dato testuale dell’art. 9 co. 2-bis in questione, si ritiene opportuno che in caso di nuova istituzione o rinnovo di un servizio di linea, oppure in caso di modifiche soggettive (riferite alla riunione di imprese), i relativi provvedimenti siano emanati una volta completata l’istruttoria dei nuovi adempimenti ex DL 244/2016, sempre che detta istruttoria si concluda positivamente. Altresì è evidente che qualora -in applicazione del comma 2-bis- debba essere modificato un raggruppamento titolare di autorizzazione, quest’ultima dovrà essere conformata alla nuova riunione di imprese; l’istanza di modifica dell’autorizzazione sarà contestuale (alla) o precedente la comunicazione ex comma 2-bis. 

     

    Da ultimo -in ragione delle restrizioni poste dalla novella legislativa ai raggruppamenti di imprese-, appare in contrasto con lo spirito delle nuove disposizioni la circolare n. 9/2012 (prot. n. 25161 del 13/11/2012) che prevedeva la possibilità che di un’ATI facesse parte anche un’impresa non iscritta al Registro Elettronico Nazionale, fermo restando che essa non poteva in nessun caso essere autorizzata all’esercizio del trasporto. Pertanto la circolare n. 9/2012 non è più in vigore. La circolare 3/2015 (prot. n. 13047 del 30/6/2015), recante indicazioni per le ATI in cui alcune imprese (iscritte al REN) erogano soltanto servizi di supporto, resta in vigore per i soli servizi internazionali e, nel caso dei servizi nazionali, per i soli raggruppamenti verticali.

     

    Si fa riserva di fornire -di concerto con le Direzioni generali in indirizzo qualora ne derivino effetti per gli UMC- eventuali ulteriori istruzioni agli Uffici competenti riguardo l’attività istruttoria ministeriale.

         

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Enrico Finocchi)

Temi/Argomento
Data emissione
06-03-2017
Tipologia atto
Circolare
Numero
1
Protocollo
4294
Data di ultima modifica: 13/03/2017
Data di pubblicazione: 09/03/2017