Legge numero 1179 del 01/11/1965

Descrizione breve

La legge 1179 del 01/11/1965 disciplina e regolamenta la concessione di mutui per la costruzione di immobili di edilizia residenziale e cooperativa.


articolo 4: Titolo II - Agevolazioni creditizie per l'edilizia
1 Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione. 2 I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con più abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare. 3 I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione. 4 I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo. 5 La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. 6 Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio e successivi. 7 La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto. 8 I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale 9 I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle. 10 I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità ,di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento. 11 I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinché il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale. 12 I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti.
articolo 8
1 I mutui previsti dal presente decreto sono. concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art.5 della legge 2 luglio 1949, n.408. E' consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati. 2 Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà. con proprio decreto, con riferimento alle situazioni ,locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree. 3 Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a quaIsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà 'di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge IO agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli della imposta complemenare per un reddito imponibile anno superiore a 4 milioni. 4 E' vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato del richiedente. E' vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa con i.viventi a carico.
articolo 9
1 Sono ammessi a contrarre mutui: a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono; riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni; b) gli IACP e i comuni; c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e ii agricoltura e che intendano costruire- per - cedere alle persone di cui all'art. 8.
articolo 11
1 Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'art. 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo. 2 Gli uffici del genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonché il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformità delle abitazioni stesse ai citati requisiti. 3 L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonché dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 9 è subordinato al riconoscimento" da parte dell'ufficio del -genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente art. 8. 4 Detti requisiti debbono essere posseduti.' a) soppresso; b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono Cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che può essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio,; c) alla data fissata dal bando concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'art. 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. 5 Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile dei riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione. 6 L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dalla agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a nonna dell'articolo 1351 del codice civile, Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982 n. 94 e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni a decorre da tale data.
articolo 12
1 E' vietata la locazione, da ,parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'art, 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'art. 8, purché il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo. 2 Gli assegnatari e, gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi. vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio. 3 L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti. 4 La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria -o decisione in materia.
articolo 12 bis
1 L 'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo contemplato all'art. 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio.

Data emissione
01-11-1965
Tipologia atto
Legge
Numero
1179
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
275
Data di ultima modifica: 19/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016