La legge 865 del 22/10/1971 regola l'entità dei contribuiti che l'allora Ministero dei Lavori Pubblici poteva concedere per il paamento degli interessi contratti da privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici, per le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
articolo
Titolo V Edilizia Agevolata e Convenzionata – Agevolazioni Fiscali
Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa: e nella misura del 4%, pari al 2% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statuari di cui al presente comma o se privati. Gli anzidetti mutui a tassi agevolati, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e delle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui al comma precedente, e fino al 75% negli altri casi. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965m n.1179, e successive modifiche ed integrazioni. Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art.67 della presente legge. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo