Legge numero 396 del 15/12/1990

Descrizione breve

Interventi per Roma Capitale

preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
articolo 1: Obiettivi
1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della citta' di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a: a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della citta', nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici; b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema di parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada; c) assicurare la piu' efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonche' interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario; d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilita' del Tevere con la sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione delle attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie; e) qualificare le universita' e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura; f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti; g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.
articolo 2: Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma. 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonche' gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale. 4. La commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. 5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. 6. La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4. 7. Il programma adottato all'unanimita' dalla Commissione per Roma Capitale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane. 8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonche' per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalita' per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.
articolo 3: Accordi di programma
1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma, o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. 2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del Presidente della Regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. 4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica. 5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimita', il Sindaco di Roma puo' richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio del ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi e' svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
articolo 4: Conferenza di servizi
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonche' i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonche' delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. 3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.
articolo 5: Ufficio del programma per Roma Capitale
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale. 2. L'Ufficio del programma per Roma Capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza. 4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
articolo 6: Stato di attuazione
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorita' vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficolta' determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli. 2. La relazione e' sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed e' successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
articolo 7: Indennita' di espropriazione
1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione e' resa esecutiva dall'autorita' competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione. 3. L'indennita' di occupazione e' commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attivita' economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
articolo 8: Realizzazione del sistema direzionale orientale
1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali. 2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprieta' o in diritto di superficie a soggetti pubblici e privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati. 3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 e' applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 anche per insediamenti per attivita' terziarie e direzionali.
articolo 9: Disposizioni Varie
1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorche' in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonche' delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, e' concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990. Su tali somme gravano altresi', in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri. 2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale e' concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli e trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attivita' di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, dalle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonche' per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione del contributo e' subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale. 3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme "Cavour" e "Montezemolo" ubicate nella citta' di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalita' relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonche' alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle Finanze, ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma "Sani", del magazzino vestiario dell'Esercito di Via Principe Amedeo e del magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella citta' di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle Finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, localita' Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal Comune di Roma allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991. 5. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e' istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. 6. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella citta' di Roma, e' autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, di cui al comma 5, per interventi sui beni architettonici ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento e' destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio. 7. La proprieta' dell'immobile denominato "Palazzo Braschi", attualmente destinato a sede del Museo di Roma, e' trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo all'amministrazione statale. 8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, e' differito al 18 aprile 1995. 9. Il Ministero delle finanze e' autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo "Chateaubriand", al prezzo che sara' determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione della finalita' dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio e' affidata, da parte delle competenti Autorita' del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a societa' o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo Francese apposita convenzione mediante la quale e' verificata l'eseguibilita' del progetto e sono determinate, in particolare, le modalita' e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonche' le modalita' di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante del piano regolatore. 10. Gli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi" sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
articolo 10: Norme Finanziarie
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, e' istituito nello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il 1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia"; quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilita' iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilita' iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale". Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, lire 700 milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico del fondo di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia". 4. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'Ambiente". 5. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede a carico delle disponibilita' iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990. 6. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia". 7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi sui beni culturali esistenti nella citta' di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)". 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi sui beni culturali esistenti nella citta' di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253 articolo 5)". 10. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONTE, Ministro per i problemi delle aree urbane Visto, il Guardasigilli: VASSALLI LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2258): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per i problemi delle aree urbane (TOGNOLI) il 28 gennaio 1988. Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 9 marzo 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7 luglio 1988; 1›, 21, 27 marzo 1990; 4, 5, 11 aprile 1990; 6, 7, 12, 20 giugno 1990. Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 settembre 1990. Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 1›, 3 ottobre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990, in un testo unificato con atti numeri 860 (COSTA Silvia ed altri), 1296 (PICCHETTI ed altri), 3043 (FINI ed altri), 3858 (CEDERNA ed altri) e 4389 (MENSURATI). Senato della Repubblica (atto n. 2471): Assegnato alle commissioni miste 8a (Lavori pubblici) e 13a (Territorio), in sede redigente, il 12 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a, 12a e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 8a e 13a il 18, 30 ottobre 1990; 6, 13, 14, 20, 21 novembre 1990. Presentazione del testo degli articoli annunciata il 21 novembre 1990 (atto n. 2471/ A - relatore sen. ACQUAVIVA e GOLFARI). Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 novembre 1990. Camera dei deputati (atto n. 2258/ B): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 3 dicembre 1990, con parere della commissione V. Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 5 dicembre 1990.

Data emissione
15-12-1990
Tipologia atto
Legge
Numero
396
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
300
Data di ultima modifica: 14/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016