Formazione degli elenchi di strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 10- bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 229; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 376, recante norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati, che prevede che con decreto del Ministro dei lavori pubblici siano emanate norme per la formazione degli elenchi di strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e per il loro aggiornamento;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 533/U.L. del 10 aprile 1992, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni 1. Per l'applicazione del presente decreto si definiscono: a) "elenchi" gli elenchi indicati all'art. 10- bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle strade non idonee al transito dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dall'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) "amministrazioni o soggetti responsabili": le amministrazioni o i soggetti ai quali e' demandata la redazione degli elenchi di cui al punto precedente e piu' precisamente: - l'ANAS, per le autostrade e le strade statali; - le regioni, per le strade regionali, provinciali, comunali o comunque aperte alla circolazione; - le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione.
Art. 2. Formazione degli elenchi
1. Le amministrazioni o i soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, gli elenchi delle strade o tratti di strade non percorribili, distinti per regioni, con le indicazioni del numero, del nome e dei capisaldi di itinerario, dopo aver accertato le condizioni di percorribilita' di tutte le strade di propria competenza.
2. Le amministrazioni o i soggetti responsabili per ciascuna strada verificano:
a) l'idoneita' di tutte le opere d'arte della strada - quali ponti, gallerie, muri di sostegno e simili - a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni derivanti dal transito di un mezzo d'opera nelle condizioni di carico piu' gravose previste dal decreto di cui all'art. 10- bis, comma 2, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376, e alla velocita' massima consentita dalle disposizioni di cui al predetto art. 10- bis, comma 6, incrementata del venti per cento per assicurare un adeguato margine di sicurezza;
b) l'esistenza di rilevati stradali e l'idoneita' degli stessi a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni di cui alla lettera a);
c) l'accertamento della idoneita' deve essere fatto prevedendo sia la possibilita' del transito di piu' mezzi d'opera in ciascun senso di marcia sia la presenza su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto di altri mezzi d'opera secondo le ipotesi di carico previste dalle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali, approvate con il decreto ministeriale 4 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.
Art. 3. Strade non percorribili
1. Negli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d'opera sono inclusi:
a) le strade, o loro tratti, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale siano motivatamente ritenuti dall'ente gestore non idonei al transito di mezzi d'opera; b) i tratti di strada realizzati in zone geologicamente classificate a rischio franoso e nelle quali non siano stati gia' eseguiti risolutivi interventi di consolidamento per l'intero tratto;
c) i tratti di strada le cui opere d'arte non sono state realizzate con strutture di cemento armato o di acciaio e per le quali non vi sono progetti e collaudi che ne attestino l'idoneita';
d) i tratti di strada lungo i quali sono in corso interventi che possano alterare le capacita' portanti delle opere d'arte o della sovrastruttura stradale.
Art. 4. Verifica della percorribilita'
1. Per l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri e degli enti proprietari delle strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici liberi professionisti, con specifica competenza, secondo le vigenti disposizioni di legge ed iscritti negli albi degli ordini professionali. 2. Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo statico si tiene conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le originarie condizioni progettuali delle strutture.
Art. 5. Circolazione di mezzi d'opera nell'area di cantiere
1. Nei tratti di strade percorribili interessate da opere concernenti le strutture viarie, la circolazione dei mezzi d'opera, nell'area di cantiere, avviene sotto la diretta responsabilita' dell'impresa esecutrice dei lavori.
Art. 6. Situazioni temporanee di non percorribilita'
1. Gli enti proprietari delle strade comunicano alle amministrazioni o soggetti responsabili e questi ultimi ai compartimenti dell'ANAS competenti per territorio lo stato di non transitabilita' di una strada, non inclusa negli elenchi, dipendente da provvedimenti restrittivi contingibili ed urgenti o da fatti temporanei - quali lavori di manutenzione, frane, portate dei corsi d'acqua, subsidenza, fattori climatici o meteorologici - e da altre situazioni qualora tali atti o fatti possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei mezzi d'opera e degli altri veicoli destinati a circolare sulla stessa strada.
2. La non transitabilita' delle strade di cui al comma 1 deve essere immediatamente segnalata a cura dell'ente responsabile della strada o del concessionario autostradale con adeguata segnaletica disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.
Art. 7. Trasmissioni degli elenchi
1. Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono entro il 31 marzo gli elenchi aggiornati, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti.
2. Gli elenchi annuali entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Fino alla pubblicazione degli elenchi annuali, l'eventuale aggiornamento degli elenchi e' effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di elenchi suppletivi di aggiornamento.
4. In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio statale, nonche' per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti dal citato art. 10- bis, comma 4, le amministrazioni o i soggetti responsabili trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 376, e comunque entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dei lavori pubblici invita le amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere gli elenchi in conformita' alle norme del presente decreto, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel termine stesso provvedera', ove possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Istituto Poservare. Roma, 23 aprile 1992
Il Ministro: PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992 Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 227