Decreto Ministeriale del 10/12/1993

Descrizione breve

Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale

testo
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongano appositi programmi da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti "la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti"; Visto che lo stesso articolo prevede anche che i suddetti Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione si avvalgano, per le suesposte finalita', della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici; Ritenuto pertanto necessario procedere alla individuazione di detti enti ed associazioni secondo i criteri elaborati dalla commissione all'uopo istituita presso l'Ispettorato generale per la circolazione e per la sicurezza stradale; Considerato che, in base a tali criteri, gli enti o le associazioni devono corrispondere, ai fini dell'inserimento nel presente decreto, ai sottoelencati requisiti: 1) estensione dell'attivita' su tutto il territorio nazionale; 2) assenza di fini di lucro; 3) esperienza nel campo della prevenzione e della sicurezza stradale; Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria corredate da apposita documentazione; Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e' risultato che alcuni di essi, sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo della educazione stradale; Visto il rapporto finale presentato dal capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base della valutazione di detta documentazione; Decreta: 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 230 del codice della strada, sono individuati i seguenti enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale: 1) A.I.I.T. - Associazione italiana ingegneri del traffico - Piazza dei Re di Roma, 71 - 00183 ROMA; 2) A.I.S.I.C.O. - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - Via Sabazio, 42 - 00199 ROMA; 3) A.N.C.U.P.M. - Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali dei Corpi di polizia municipale - Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 ROMA; 4) A.N.P.E.G. - Associazione nazionale professionale esaminatori guida - Via Galeazzo Alessi, 249 - 00176 ROMA; 5) A.N.V.U. - Associazione nazionale polizia municipale - Via del Rosso, 92 - 58015 ORBETELLO (Grosseto); 6) Associazione nazionale vigili urbani in pensione - Via della Consolazione, 4 - 00186 ROMA; 7) A.S.I.A.C. - Associazione sindacale imprenditori di autoscuole e di consulenza circolazione e mezzi di trasporto - Via della Giuliana, 113 - 00195 ROMA; 8) A.U.P.I. - Associazione unitaria psicologi italiani - Via in Publicolis, 41 - 00186 ROMA; 9) C.E.E.G.I.S. - Camera europea esperti giudiziari - Piazza Garzoni, 3 - 51017 PESCIA (Pistoia); 10) F.E.D.E.R.T.A.A.I. - Federazione titolari autoscuole agenzie d'Italia - Via E. Jenner, 47 - 00151 ROMA; 11) U.N.A.S.C.A. - Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica - Via C. Morin, 45 - 00195 ROMA. 2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante. 3. Le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 1993 Il Ministro: MERLONI

Data emissione
10-12-1993
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
296
Data di ultima modifica: 18/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016