Circolare numero 4 protocollo 5170540 del 01/03/1994

Descrizione breve

Disposizioni per al determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

Oggetto: Legge 4 dicembre 1993, nº 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, nº 400 concernente “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” – Applicazione art. 8.

Sono pervenute da alcune Capitanerie di Porto dei quesiti in merito all’interpretazione dell’art. 8 della legge indicata in oggetto rispetto alla posizione di molti concessionari ai quali per motivi diversi non è stato materialmente rilasciato il titolo concessorio.

In via preliminare va rilevato che assumono una valenza diversa quelle occupazioni abusive “ab origine” da quelle caratterizzate dal mancato rilascio del titolo concessorio quando ciò sia addebitabile a vicende amministrative varie e non alla volontà del concessionario di perpetrare un abuso a carico del demanio marittimo, né a negligenza nell’osservanza di incombenze a questi spettanti.

Né il mancato rilascio del titolo concessorio è sempre significativo della volontà dell’Amministrazione di troncare il rapporto concessorio ove si consideri, nel senso opposto, che in molte fattispecie, l’adozione di atti significativi quali, per esempio l’emissione dell’ordine di introito del canone, manifesta appuntala volontà di continuare il rapporto concessorio stesso.

Quanto precede assume una sua notevole rilevanza nel momento in cui, ai sensi della recente legge 494/93, debba applicarsi il canone piuttosto che l’indennizzo.

Per la soluzione della problematica appare necessario risalire alla ratio dell’art. 8 della citata legge.

In effetti appare corretto interpretare che il legislatore abbia voluto individuare nella duplicazione o triplicazione della misura prevista quale canone, l’indennizzo dovuto in presenza di abusi; e ciò quale uno dei possibili deterrenti al perpetrarsi del fenomeno di accaparramento indebito di beni demaniali marittimi.

Si evince, pertanto, il carattere sanzionatorio della norma sotto il profilo del “quantum” nonché, quale presupposto per la sua applicazione, l’utilizzazione senza titolo ovvero la difformità dell’utilizzazione rispetto a quanto indicato nel titolo concessorio.

Questo Ministero – pur rilevando che il mancato possesso del titolo concessorio non abilita, in linea di massima, all’occupazione e all’uso di beni demaniali marittimi concretizzando, pertanto, l’ipotesi di abusiva occupazione – non può non tener conto delle anomalie prodottesi nei decorsi anni in cui in particolare l’incertezza sulla normativa da applicare in materia di canoni ha spesso determinato quelle fattispecie segnalate per le quali la mancanza del titolo non è sicuramente ed univocamente addebitabile al concessionario.

Si ritiene, quindi che – ove l’utilizzazione sia difforme dal titolo concessorio ovvero avvenga senza di esso per causa riconducibile a fatto del concessionario ovvero di un terzo non concessionario – non possa che trovare applicazione il citato art. 8 della legge 494/93; di contro, appare arduo configurare quale “abusivo” un precedente concessionario al quale, per vicende varie, lo stesso titolo non sia stato rilasciato in tempo utile e senza, che siano venuti meno i motivi che avevano giustificato in precedenza l’assentimento della concessione.

In conclusione si ritiene che possa procedersi – limitatamente agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 – al rilascio di licenze a copertura dei suddetti periodi applicando il canone derivante dalla legge 494/93; e ciò, beninteso, ove ricorrano tuttora i presupposti di pubblico interesse e non appaia emergere un danno allo Stato che giustificherebbe, invece un diritto all’esazione dell’indennizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to CILIBERTI

Temi/Argomento
Data emissione
01-03-1994
Tipologia atto
Circolare
Numero
4
Protocollo
5170540
Data di ultima modifica: 18/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016