Proroga delle autorizzazioni concernenti i trasporti eccezionali - D.L. 31- 12.1996, n. 670.
Testo
Con riferimento all’art. 6 del D.L. 31.12.1996 n. 670, si forniscono le seguenti precisazioni:
• la proroga prevista dalla norma si applica a tutte le autorizzazioni che ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 15.06.1959, n. 393 e successive modificazioni hanno una validità legata ad un periodo temporale, sia per un numero illimitato di viaggi, sia per un numero definito degli stessi; resta inteso che in quest’ultima circostanza la proroga può essere utilizzata unicamente per i viaggi non effettuati entro il 31.12.1996;
• le autorizzazioni già rilasciate nel corso dell’anno 1996 ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 15.06.1959, n. 393 e successive modificazioni, anche con scadenze successive al 31.12.1996, a seguito dell’abrogazione del detto provvedimento che le legittimava, devono considerarsi anch’esse in scadenza alla data del 31.12.1996 e pertanto, ai sensi dell’art. 6 del citato D.L. 670, sono prorogate fino al 30.06.1997;
• la proroga concessa con il suddetto D.L. non esime dal pagamento degli indennizzi d’usura se dovuti. Pertanto i soggetti titolari di autorizzazioni in scadenza al 31.12.1996, per le quali è previsto il pagamento degli indennizzi d’usura, dovranno provvedervi entro il 31.01.1997, allegando la ricevuta del versamento all’autorizzazione in proroga. Nel caso di autorizzazioni già rilasciate con scadenza successiva al 31.12.1996 il pagamento integrativo per il periodo compreso tra la data di scadenza ed il 30.06.1997 va effettuato prima della suddetta data di scadenza.
Con l’occasione si precisa che per l’anno 1997 gli indennizzi d’usura di cui al comma 1 dell’art. 18 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni sono incrementati nella misura del 17,8%, pari alla variazione degli indici ISTAT indicati dallo stesso articolo tra il mese di Ottobre dell’anno 1992 ed il mese di Ottobre dell’anno 1996.
Per lo stesso anno 1997 gli indennizzi di cui al comma 5 dello stesso art. 18 sono incrementati nella misura del 23,7%, pari alla variazione degli indici ISTAT tra il mese di Ottobre dell’anno 1991 ed il mese di Ottobre dell’anno 1996.
Si precisa infine che, in seguito alla modifica introdotta dal D.L 04.10.1996, n. 517, convertito in legge 04.12.1996, n. 611, con la quale è stata elevata da m. 2,50 a m. 2,55 la larghezza massima dei veicoli, ogniqualvolta nelle norme regolamentari si fa riferimento alla larghezza di m. 2,50 questa deve essere intesa modificata in m. 2,55 in quanto fino a tale nuovo limite non sussistono le condizioni di eccezionalità del vicolo o del trasporto.
10 gennaio 1997
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Dott.ssa Valeria Olivieri