Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio
Testo:
La Commissione ex lege n. 270/1997
VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;
VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, del 17 settembre 1997 recante: “Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/98, con il compito di procedere alla definizione della proposta di Piano;
VISTA la propria deliberazione n. 1/98 del 14 gennaio 1998 con la quale è stata fissata tra l'altro la ripartizione tra i settori dell'accoglienza, della ricettività e dei beni culturali, delle risorse disponibili, pari a £ 1.886 miliardi, computate al netto dell'accantonamento per la ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo del Palazzo Reale di Torino, nonché per l'attività di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano e per far fronte ad eventuali impreviste o eccezionali necessità di maggiori occorrenze finanziarie connesse all'attuazione del Piano medesimo;
VISTA la propria deliberazione n 2/98 del 25 febbraio 1998, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati i punteggi da attribuire alle singole priorità indicate nel Decreto Ministeriale del 17 settembre 1997;
CONSIDERATO che nella seduta del 18 marzo 1998 la Commissione - anche in attuazione del richiamato D.M. 17 settembre 1997 e della deliberazione n. 2/98, avuto specifico riguardo al punto 7, sub 1.4, ed ai fini dell'esplicitazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4, comma 2, lettera b, del citato D.M. - ha indicato le seguenti mete religiose tradizionali, una per ciascuna regione: 1. Piemonte Oropa 2. Lombardia Caravaggio 3. Val d'Aosta Aosta 4. Liguria Ceranesi 5. Friuli Aquileia 6. Veneto Vicenza 7. Trentino Nova Ponente 8. Emilia e Romagna Bologna 9. Toscana Siena 10. Umbria Cascia 11. Marche Tolentino 12. Campania Mercogliano 13. Abruzzo Isola del Gran Sasso 14. Molise Isernia 15. Puglia Bari (S. Nicola) 16. Basilicata Matera 17. Calabria Paola 18. Sicilia Siracusa 19. Sardegna Lanusei
RITENUTO, a parziale modifica dell'elenco delle mete religiose tradizionali approvato nella seduta del 18 marzo u.s., di sostituire, limitatamente alla regione Piemonte, il Santuario Nostra Signora di Oropa con quello di Maria Assunta del Sacro Monte di Varallo, in considerazione dell'elevato costo, stimato in lire 38 miliardi, dell'unico intervento presentato per il Santuario di Oropa, circostanza che rende incerta, sulla base della documentazione esibita, la realizzabilità dell'intervento entro le perentorie scadenze giubilari fissate dalla legge;
UDITA la relazione propositiva del Presidente della Commissione che illustra l'esito dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio in applicazione delle deliberazioni della Commissione medesima e concretantesi in un elaborato descrittivo delle richieste di inserimento nel Piano con l'indicazione, a fianco di ciascuna di esse, del punteggio conseguito in fase istruttoria, e delle eventuali irritualità formali e/o sostanziali;
ESAMINATA la documentazione esibita e ritenuta la stessa conforme alle determinazioni precedentemente assunte;
CONSIDERATO che la verifica delle condizioni di ammissibilità sostanziale, prevista dall'art. 3, comma 1, del D.M. citato, è stata effettuata, per quanto concerne la “congruità delle previsioni temporali” e la “congruità del costo previsto rispetto alle prestazioni attese”, sulla base della “Metodologia di verifica” riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO che, stante la vasta gamma di attività e di tipologie cui fanno riferimento le richieste di intervento in questione, l'anzidetta metodologia non è applicabile all'intero universo delle proposte di intervento;
CONSIDERATO, altresì che si è reso necessario acclarare i profili significativi idonei a rendere manifesta, ove risultante dall'applicazione della succitata metodologia, la eventuale incongruità di tempo e di costo;
RITENUTO che a seguito di tale ulteriore verifica, alcuni interventi, per i quali l'applicazione della anzidetta “metodologia” aveva evidenziato taluni elementi di incongruità, sono risultati ammissibili per la presenza acclarata di sufficienti elementi di congruità;
RITENUTO di dover escludere dall'ulteriore iter della procedura selettiva gli interventi risultati inammissibili per irritualità formali e/o sostanziali;
RITENUTO, altresì, di escludere dall'ulteriore corso della procedura selettiva gli interventi riguardanti beni culturali, nel caso in cui il Soprintendente competente per territorio abbia espresso parere contrario;
RITENUTO che le disponibilità utilizzabili per il finanziamento degli interventi da includere nel Piano giubilare - già determinate in complessive £ 1.886 miliardi con propria deliberazione n. 1/98 del 14 gennaio 1998 - si riducono a complessive £ 1.869,5 miliardi, per effetto dell'assegnazione di £ 16,5 miliardi che la Commissione, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, destina al finanziamento delle iniziative di comunicazione e promozione affidate all'ENIT, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 7 agosto 1997, n. 270;
CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse finanziarie per settori di intervento, effettuata dalla Commissione con propria deliberazione n. 1/98 citata (sub punto 4) - alla stregua dell'art. 4, comma 1, del D.M. 17 settembre 1997 - deve ritenersi non vincolante, in considerazione della circostanza che molti interventi proposti, per la natura eterogenea delle relative attività, non sono ascrivibili ad un unico settore di intervento, potendo contemporaneamente riguardare due o più settori tra quelli previsti dalla legge;
RITENUTO che il requisito di ammissibilità sostanziale previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. citato e relativo alla “sostenibilità dell'intervento proposto rispetto al più generale sistema infrastrutturale nel quale lo stesso si colloca”, va considerato ininfluente ai fini dell'ammissibilità degli interventi concernenti beni culturali, sistemi informativi e superamento delle barriere architettoniche, tenuto conto che la loro realizzazione non incide sul sistema infrastrutturale;
RITENUTO, altresì, che per gli interventi afferenti ai beni culturali può prescindersi dalla verifica di congruità temporale di cui all'art. 3, comma 1, del citato D.M., in ragione delle procedure derogatorie di affidamento e realizzazione dei lavori, consentite dall'art. 38 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e specificamente per gli interventi ricadenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, art. 8, comma 3 e art.14;
TENUTO CONTO dei punteggi conseguiti da ciascun intervento sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e delle specifiche valutazioni compiute dalla Commissione di tutti gli interventi ammissibili;
CONSIDERATO che obiettivo specifico del Piano giubilare è quello di creare le migliori condizioni per favorire l'accoglienza e la mobilità dei pellegrini, mediante l'adeguamento dell'offerta di servizi per le finalità giubilari;
RITENUTO che, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 4 del citato D.M., la selezione degli interventi da inserire nel Piano deve essere operata in maniera tale da configurare dei sistemi integrati di strutture e servizi calibrati nei vari ambiti territoriali in rapporto alla specificità di ciascuna meta o percorso giubilare, al fine di privilegiare le proposte più idonee e di favorire la compresenza delle diverse tipologie di interventi rispondenti ai prevedibili fabbisogni, compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili;
CONSIDERATO che è, altresì, necessario armonizzare il Piano anche sotto il profilo geografico, territoriale e regionale, individuando - quali ulteriori fattori di riequilibrio - il numero ed il peso attrattivo delle “località” presenti in ciascuna regione;
RITENUTO che, ai fini della selezione degli interventi da includere nel Piano giubilare, la Commissione può assegnare fino ad un massimo di punti 10 a ciascun intervento, in ragione dell'utilizzo delle opere nel periodo post-giubilare (sub punto 8 F, delibera n. 2/98) ed un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 20 punti, a ciascun intervento, in ragione di esigenze di armonizzazione, integrazione ed unitarietà del Piano;
RITENUTO di assegnare indistintamente, in ragione delle esigenze sopra menzionate, a tutti gli interventi di cui all'allegato A, che vengono inclusi nel piano, il punteggio massimo consentito pari a 30 punti, prendendo a riferimento il punteggio di base conseguito in sede istruttoria, la natura, tipologia e livello di fattibilità dell'intervento, l'ambito territoriale in cui è localizzato, il rapporto funzionale con gli altri interventi ricadenti nella medesima area territoriale;
RITENUTO di includere nel Piano gli interventi relativi all'adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali, localizzate nelle mete religiose di cui al D.M. 17 settembre 1997, nonché nelle altre località interessate agli interventi inclusi nel Piano;
CONSIDERATO che il Piano individua, altresì, gli interventi, proposti anche da soggetti privati, ai soli fini dell'applicazione delle procedure acceleratorie di cui all'art. 7, commi 4 sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato;
RITENUTO, anche ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge, di non inserire nel Piano gli interventi per i quali il Comune territorialmente competente abbia espresso parere negativo, in ordine alla realizzazione degli stessi;
RITENUTO che ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, appare opportuno inserire nella proposta di Piano le richieste di più incisiva rilevanza e qualificazione, le quali abbiano riportato un punteggio base non inferiore a 32 punti, al fine di non sovradimensionare gli interventi in rapporto alle necessità giubilari;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 270/1997, gli Enti previdenziali destinano i fondi disponibili relativi all'anno 1996 ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico - che rimarranno di proprietà degli Enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali - nell'ambito degli interventi per il Giubileo 2000;
CONSIDERATO che l'INAIL, in attuazione della succitata previsione normativa, ha sottoposto all'approvazione della Commissione un Piano di investimenti definito con successive deliberazioni in data 27 ottobre, 5 novembre e 12 dicembre 1997, e ricomprendente interventi per un importo complessivo di oltre 1.800 miliardi a valere sui fondi disponibili per il 1996, di importo pari a £ 651.210.000.000;
CONSIDERATO che gli importi dei detti interventi, comprensivi di IVA, sono comunque suscettibili di successiva riquantificazione, sulla base del contraddittorio che l'Ente instaurerà con le parti offerenti e delle valutazioni della Commissione di congruità istituita presso lo stesso Istituto;
CONSIDERATO che, a seguito delle succitate preliminari attività istruttorie e per effetto dei prevedibili ribassi che ordinariamente intervengono in sede di contrattazione, possono essere prese in considerazione - allo stato e ferme restando modificazioni ed integrazioni previste dalla legge - iniziative il cui costo complessivo non superi di oltre il 10% le disponibilità effettive dell'INAIL, come sopra indicate;
CONSIDERATO che la Commissione, in sede istruttoria, ha fatto propri i parametri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL in ordine al costo minimo e massimo degli interventi da includere nel Piano e che deve essere ricompreso tra 8 e 65 miliardi; alla equa distribuzione territoriale regionale degli interventi, ove possibile; alla priorità di quelle iniziative che nel periodo post-giubilare possano essere utilizzate per fini istituzionali dell'Ente titolare o di Amministrazioni locali, ovvero per fini sociali o di pubblica utilità; alla priorità per le iniziative proposte da soggetti pubblici, fermi restando i vincoli tipologici e le condizioni previste dalla legge;
RITENUTO, ai sensi di legge, di non dover prendere in considerazione le iniziative non corredate dal parere favorevole del Comune territorialmente competente;
RITENUTO, altresì, laddove si tratti di nuova costruzione, di non prendere in considerazione le iniziative di più complessa attuazione, in relazione agli indispensabili adempimenti tecnico-amministrativi ancora da attuare;
TENUTO CONTO del quadro di riferimento programmatico precedentemente definito, nel quale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, anche con riguardo al prescritto requisito di basso costo cui le strutture ricettive devono attenersi, devono confluire anche le iniziative di competenza dell'INAIL;
ESAMINATA la documentazione afferente alle iniziative proposte e selezionate sulla base dei succitati criteri;
DELIBERA A voti unanimi
articolo 1
La proposta di Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio è definita come da allegati A, B, C e D.
articolo 2
L'allegato A comprende gli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge 7 agosto 1997, n. 270.
articolo 3
L'allegato B comprende gli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 270.
articolo 4
L'allegato C comprende gli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270.
articolo 5
L'allegato D comprende le iniziative di promozione e comunicazione affidate all'ENIT, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 7 agosto 1997, n. 270. IL PRESIDENTE (f.to Costa) IL SEGRETARIO (F.to Barbato)