Circolari per la regolazione e i contratti pubblici
Art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..i. - Pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali.
testo
CIRCOLARE Sono state sottoposte a questo Dicastero alcune osservazioni concernenti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di pubblicità dei programmi triennali dei lavori pubblici da realizzare. Al riguardo, l'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un programma triennale e di aggiornamenti annuali che, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge, predispongono ed approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente . Il comma 11 dello stesso articolo, pone in capo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo di trasmettere, dopo la relativa adozione, i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici affinché quest'ultimo ne dia pubblicità. In particolare, il D.M. ll.pp. 21 giugno 2000, prot. 5374/21/65 ha definito le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il Programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali così come richiamato dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Successivamente, con D.M. ll.pp. 4 agosto 2000, è stata pubblicata una interpretazione autentica relativa al D.M. ll.pp. 21 giugno 2000, che ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla programmazione in argomento. La normativa esaminata, in riferimento alla raccolta ed alla pubblicazione della programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, ha lo scopo prioritario di soddisfare la conoscenza in materia di analisi dei bisogni e di sviluppo sia dei singoli territori regionali che dell'intero territorio nazionale, anche nell'ottica del mutato quadro costituzionale. Tenuto presente che, con D. M. ll.pp. n. 20 del 06/04/2001, sono stati predisposti appositi siti internet per la pubblicazione di tutti i bandi ed avvisi di gara in materia di lavori pubblici predisposti dalle Regioni, dalle Province autonome e dal Ministero, che svolge funzioni di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali e supplisce sul proprio sito in caso di mancata attivazione delle Regioni, si ritiene che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 109/94 e s.m.i., tenuti alla programmazione dei lavori pubblici, debbano assolvere a tale obbligo utilizzando i predetti siti internet che hanno assunto, nell'ottica di un “sistema informativo e informatico di tipo federato”, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso. Su detto “sistema” trovano pubblicità anche gli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2 bis dell'articolo 37 bis della legge 109/94 e s.m.i . Per assicurare uno snellimento degli adempimenti connessi alla redazione e pubblicazione dei programmi, è stato costituito presso la Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici di questo Ministero, un gruppo di lavoro Stato-Regioni e Province autonome allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM con il compito di razionalizzare e semplificare, per il futuro, le schede a supporto delle indicazioni programmatiche. In attesa del termine delle attività del predetto gruppo di lavoro, cui faranno seguito ulteriori indicazioni, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 109/94 e s.m.i. pubblicano i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici, per l'anno in corso 2004, tramite il suddetto “sistema informativo e informatico di siti internet”- di cui al D.M. ll.pp. n. 20 del 06/04/2001- accessibile dall'indirizzo web www.serviziobandi.llpp.it di questo Dicastero, con le modalità previste nello stesso “sistema”. d'ordine del MINISTRO IL CAPO DIPARTIMENTO Dott. Marcello Arredi