Metodologia di ripartizione dei fondi ordinari di bilancio 2005 per gli interventi di edilizia demaniale.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali. Ai sensi dell'art. 14 della legge 11.2.1994 n. 109 e s.m., al fine di determinare i criteri per la ripartizione dei fondi ordinari di Bilancio 2005 per gli interventi di edilizia demaniale emana la seguente
DIRETTIVA L'art. 14 del D.l.vo 29/93 e s.i.m. attribuisce all'organo di direzione politica, tra l'altro, l'individuazione degli obiettivi e dei programmi riguardanti l'Amministrazione indicandone le relative priorità, nonché il compito di quantificare le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi. Allo scopo di attivare tempestivamente le procedure relative alla programmazione degli interventi, ai sensi dell'art.14, comma 11, della legge11 febbraio 1994, n.109 e s.i.m.., si invitano le SS.LL. ad attenersi ai seguenti criteri generali nella predisposizione delle proposte programmatiche relative al programma triennale, agli aggiornamenti annuali e all'elenco annuale dei lavori da sottoporre all'adozione e successivamente all'approvazione ministeriale relativamente ai capitoli di bilancio 1783, 7341, 7340 e 7344. Tenuto conto che i SIIT istituiti con il D.P.R. 2 luglio 2004, n.184 e nei quali sono confluiti i Provveditorati regionali alle OO.PP. sono un unico organismo collocato a livello interregionale i competenti Servizi Infrastrutture presenteranno alla Direzione generale per l'Edilizia statale e gli Interventi speciali del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, per ciascuno di detti capitoli, un'unica proposta di programma comprensiva di tutti i lavori che si propongono per l'intero ambito territoriale di appartenenza. Peraltro, considerato che comunque le competenze attribuite a detti servizi comprendono il territorio di più regioni, non si può prescindere dalla necessità che le esigenze di ogni singola regione vengano tenute in uguale conto e distintamente evidenziate. Per quanto sopra la proposta di programmazione dovrà essere comunicata alla suddetta Direzione generale per l'Edilizia statale e per gli interventi speciali con le indicazioni contenute nel D.M. 22 giugno 2004, pubblicato sulla G.U. 30 giugno 2004, n. 151, con riferimento ad un unico programma ma con una distinta indicazione delle priorità individuate separatamente per ciascun ambito regionale. Per quanto riguarda i cap. 7340 e 7341 le proposte dovranno essere intese a privilegiare gli interventi sulle opere e sugli immobili esistenti con le seguenti priorità: 1) lavori di manutenzione e prioritariamente quelli di adeguamento alle norme di sicurezza e quindi alle norme di adeguamento ambientale. 2) Interventi di recupero al fine di rendere gli immobili più funzionali e quindi meglio fruibili da parte delle amministrazioni usuarie; 3) Completamento delle opere e dei lavori in corso, ampliamenti o ristrutturazioni di edifici, interventi di raccordo, integrazione e valorizzazione delle opere pubbliche; 4) Progetti esecutivi approvati ; 5) Interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Per quanto riguarda la programmazione e la ripartizione dei fondi di bilancio relativi ai suddetti capitoli si ricorrerà ad un metodo che tenga conto della consistenza numerica delle province presenti nell'ambito territoriale di competenza di ciascuna regione , nonché della consistenza de patrimonio immobiliare da manutenere. A tal fine le Regioni potranno essere suddivisi in tre gruppi, sulla base del numero delle province attualmente presenti e precisamente: - gruppo 1, con 9 province o più; - gruppo 2, con province comprese tra 5 e 8; - gruppo 3, fino a 4 province.- Quindi, posto pari a 1 il valore attribuito alle regioni con il minor numero di province, alle altre potrà essere attribuito un fattore di ponderazione pari a 1,3 e 2,5 sulla base dei quali può essere calcolata una prima ripartizione dei fondi. Per quanto attiene, in particolare, il cap. 7341 (manutenzione straordinaria), sarà utilizzato un ulteriore criterio: i dati risultanti dalla ripartizione per province saranno mediati con quelli derivanti dalla consistenza regionale del patrimonio immobiliare demaniale quale risulta dalla pubblicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. R.G.S.. I risultati di tale ripartizione terranno conto che il SIIT Lazio – Abruzzo - Sardegna gode di una ulteriore e consistente assegnazione a parte sul cap. 7340, destinata agli interventi per gli immobili in uso alla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte Costituzionale ed organismi internazionali, rientranti nel patrimonio demaniale sopraindicato. I dati saranno ulteriormente elaborati affinché per il Mezzogiorno sia assicurata la quota parte di spettanza pari ad almeno il 40% ai sensi della legge 1.3.1986 n. 64 26.10.2004 IL MINISTRO (Pietro Lunardi)