Decreto Interministeriale numero 8 del 15/03/2006

Descrizione breve

Approvazione dell’affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dalla stessa richiesto con istanza del 31 dicembre 1998, ai sensi dell’art. 7 del regolamento 521/1997 e del Codice della Navigazione.

Testo

IL  MINISTRO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI di  concerto con IL MINISTRO  DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTA la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell’art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTE le delibere CIPE del 24 aprile 1996 – Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità – e del 4 agosto 2000, n. 86/2000 – Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

VISTA la successiva delibera CIPE n. 67 del 20 dicembre 2004 che ha previsto una deroga relativa alla integrale applicazione della precedente delibera CIPE n. 86/2000;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.) e, in particolare, l’art. 11 che attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione le funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull’attività dell’E.N.A.C.;

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione

del Governo;

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l’istanza del 31 dicembre 1998 della Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.), intesa ad ottenere l’affidamento in concessione della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda;  

VISTA la direttiva ministeriale n. 141/T del 30 novembre 2000, con cui si disponeva per l’E.N.A.C. la facoltà di procedere, nelle more del completamento dell’esame del piano degli investimenti presentati dalle Società richiedenti, ad affidamenti provvisori delle gestioni totali aeroportuali;

VISTO l’ atto di indirizzo ministeriale n. 8736 del 21 maggio 2003 con cui è stata disposta l’abrogazione della direttiva n. 141/T del 30 novembre 2000;

VISTA la convenzione n. 52 stipulata, in data 24 dicembre 2002, tra l’ENAC e la Società Gestione Aeroporti Sardi, per l’affidamento in concessione della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, avente una durata triennale, in applicazione delle disposizioni di cui alla sopra citata direttiva n. 141/T;

CONSIDERATA l’impossibilità di procedere al perfezionamento della suddetta convenzione triennale, stante l’ abrogazione della summenzionata direttiva ministeriale n. 141/T del 30 novembre 2000 che, intervenuta nella fase approvativa della convenzione, ha impedito la prosecuzione del relativo procedimento;

VISTA  la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante “Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;” VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 relativo alla revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO  il decreto interdirettoriale del  Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, n. 110 datato 29 ottobre 2003, con cui, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 250/1997, vengono assegnati all’E.N.A.C., a titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestione;

PRESO ATTO del foglio n. 04-600/VDG in data 15 novembre 2004, con cui l’ENAC ha comunicato che, ai sensi della convenzione 113 sopra citata, rimarranno nella disponibilità dell’Ente medesimo i beni elencati in apposita scheda trasmessa a questa Amministrazione unitamente alla relativa planimetria, e coincidenti con quelli individuati a pag. 7 - nn. 10/11 e n. 12 - dell’Annesso 45, già parte integrante, unitamente agli elaborati grafici ad esso allegati, del decreto interdirettoriale n. 110 del 29 ottobre 2003, beni i quali, per l’uso cui sono destinati, non possono essere ritenuti “strumentali” rispetto al soddisfacimento del corrispondente interesse pubblico aeronautico;

RICONOSCIUTA l’esigenza di dover modificare, parzialmente, il decreto interdirettoriale n. 110 del 29 ottobre 2003, mediante il decreto n. 23 in data 5 agosto 2005, attualmente all’esame dei competenti Organi di Controllo;

CONSIDERATO che l’istruttoria sul programma di intervento comprensivo dei piani di investimento e dei piani economico-finanziari presentati dalla società, è stata svolta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito presso l’E.N.A.C., con professionalità tecniche, economico-giuridiche ed amministrative;

VISTA la relazione dell’E.N.A.C. del 2 settembre 2004 sull’affidamento in concessione, per un periodo di anni 40, della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A.;

CONSIDERATO che in tale relazione è precisato che l’importo di euro 70,69 milioni, previsto per la prima fase, è già coperto dal PON 2000-2006 e da altre intese con soggetti pubblici di cui al protocollo d’intesa tra Comune, ANAS e Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. del 21 aprile 2000;

VISTO, altresì, che da detta relazione emerge che la Società di Gestione appare in grado di finanziare il programma degli interventi con le risorse generate dalla gestione, anche in assenza di contributi pubblici e presenta, per l’intero periodo, una situazione finanziaria sicuramente positiva, tale da garantire la realizzazione degli interventi programmati, assicurando l’equilibrio economico della gestione;

VISTA la deliberazione dell’E.N.A.C. n. 36 del 9 settembre 2004, con la quale si premette che l’istruttoria svolta in ordine all’affidamento in concessione della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, per la durata di anni 40, è conforme alle vigenti disposizioni in materia e fedele alle linee guida di cui alla deliberazione E.N.A.C. n. 9 del 16 marzo 2004;

VISTA la relativa istruttoria ministeriale;

VISTI la convenzione n. 113 ed il contratto di programma n. 114 stipulati entrambi in data 27 ottobre 2004, tra l’E.N.A.C. e la Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. relativi all’affidamento in concessione della gestione totale dell’ aeroporto di Olbia Costa Smeralda;

VISTA  la nota n. 04 – 603VDG in data 17 novembre 2004 con cui l’ENAC dà atto che il piano di intervento infrastrutturale ed economico-finanziario presentato dalla Società di Gestione pur impostato per il periodo 2003 – 2042, ha validità fino al 2044;

VISTO l’art. 9, comma 2, della convenzione, con il quale, modificando quanto previsto dall’art. 9 della sopra citata circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, si prevede, a favore dell’E.N.A.C., una riserva di beni, stabilendo che l’Ente: “provvede altresì all’individuazione dei beni che, essendo attualmente utilizzati dall’E.N.A.C. per fini attinenti le proprie attività, restano in ogni caso nella disponibilità dell’Ente, nonché, delle porzioni di sedime che, essendo estranee alla gestione aeroportuale, possono essere mantenute nella disponibilità dell’ENAC per essere destinate, sentita l’Amministrazione Finanziaria, ad altre finalità di interesse pubblico;”

RITENUTO che tale modifica non sia conforme al disposto dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 250/1997, in merito alla cui esatta interpretazione si è pronunciato il Consiglio di Stato, con  parere n. 542/2002 emesso dalla Sezione Terza, nella seduta del 19 marzo 2002;

VISTA  la previsione inserita dall’ENAC nella convenzione n. 113, all’art. 12, 6° comma, in cui si dispone: “che le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo, da parte dell’ENAC, conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici;”

CONSIDERATO il disposto della legge in materia di opere pubbliche n. 109/1994 e successive modificazioni e l’art. 702 del riformulato Codice della Navigazione che fa salva la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche;

RICONOSCIUTA l’esigenza di dover modificare la previsione dell’art. 12, comma 6°, della convenzione, abolendo la dicitura “da parte dell’ ENAC;”

RICONOSCIUTA la necessità di adeguare, a cura dell’E.N.A.C., a pena di decadenza, la convenzione stipulata in data 27 ottobre 2004 con la Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A., alle prescrizioni di cui all’art. 1 bis, comma 2, della sopra indicata legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO l’atto d’impegno appositamente sottoscritto dalla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. in data 25 novembre 2004, in forza del quale l’ENAC e la medesima Società di gestione hanno sottoscritto l’atto aggiuntivo n.117 in data 17 febbraio 2005;

VISTO il certificato con il quale l’ENAC, in data 30 settembre 2004, ha provveduto a rilasciare allo scalo di Olbia Costa Smeralda la relativa certificazione, di cui al regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti;

VISTA la ministeriale n. 4426 del 16 dicembre 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si dà atto che l’E.N.A.C., sulla base dell’istruttoria compiuta, ha rilevato e motivato la capacità finanziaria della Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A., nonché si conferma la verifica – prevista dalla Legge 265/2004 – almeno quadriennale, circa il mantenimento dei requisiti, anche economico-finanziari, che hanno permesso l’affidamento in concessione.

VISTO il decreto interministeriale 23 dicembre 2004 n. 22197 di approvazione dell’ istanza in data 31 dicembre 1998 con cui la Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR. S.p.A.) ha richiesto, ai sensi dell’art. 7 del regolamento 521/1997 l’affidamento in gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda; 

VISTO che, in fase di perfezionamento del suddetto decreto, si è reso necessario procedere ad un riesame dello stesso, sia in relazione alla sopravvenuta normativa di settore sia all’esigenza di approvare l’atto aggiuntivo n. 117 sottoscritto in data 17 febbraio 2005 alla convenzione n. 113 stipulata in data 27 ottobre 2004;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. 998 in data 17 gennaio 2006;

VISTA la nota n. 2809/DIRGEN/VDG del 16 gennaio 2006, con cui l’ENAC ha comunicato che la Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. ha operato fino al dicembre 2004 (data di emanazione del precedente decreto interministeriale n. 22197 in data 23 dicembre 2004) quale gestore parziale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda;

CONSIDERATO che, pertanto, a decorrere dal 23 dicembre 2004, data di detto decreto interministeriale n. 22197, peraltro non perfezionato, la Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. ha operato quale gestore totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e che, pertanto, la durata dell’affidamento proposta in anni 40, in base al programma di intervento presentato dalla Società medesima, deve necessariamente decorrere da tale data, ricomprendendo il periodo intercorrente dal 23 dicembre 2004 alla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, non essendo mai stato portato a termine il perfezionamento della sopra citata convenzione triennale n. 52, la Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. ha gestito l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, fino al 22 dicembre 2004, quale gestore parziale, come confermato dall’ENAC con il summenzionato foglio n. 2809/DIRGEN/VDG del 16 gennaio 2006,

RICONOSCIUTA l’esigenza di predisporre un nuovo decreto interministeriale, in sostituzione del precedente decreto n. 22197 in data 23 dicembre 2004, che preveda anche l’approvazione del citato atto aggiuntivo n. 117 del 17 febbraio 2005;

DECRETA

  1. E’ approvato l’affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dalla stessa richiesto con istanza del 31 dicembre 1998, ai sensi dell’art. 7 del regolamento 521/1997 e del Codice della Navigazione;
  2. La durata dell’affidamento di cui all’art. 1 è determinata in anni quaranta decorrenti dal 23 dicembre 2004, data del precedente decreto interministeriale n. 22197, che s’intende sostituito dal presente, ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione n. 113 e dal contratto di programma n. 114,  stipulati tra l’ENAC e la Soc. Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) in data 27 ottobre 2004, ad esclusione delle diciture riportate, rispettivamente, dall’art. 9,  comma 2, dalle parole: “provvede altresì” fino alle parole “interesse pubblico” incluse - e della dicitura “da parte dell’ENAC” prevista all’art. 12 - comma 6 –
  3. E’ modificato l’art. 2 - comma 1 - della convenzione n. 113 del 27 ottobre 2004 sostituendo la dicitura: “decreto di affidamento” con la data “23 dicembre 2004.”
  4. E’ approvato l’ atto aggiuntivo alla sopra citata convenzione  - n. 117 sottoscritto in data 17 febbraio 2005 - per l’affidamento in concessione della gestione totale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Roma, lì 15 marzo 2006

IL  MINISTRO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI

IL  MINISTRO DELL’ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE

Temi/Argomento
Data emissione
15-03-2006
Tipologia atto
Decreto interministeriale
Numero
8
Data di ultima modifica: 04/05/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016