Direttiva Ministeriale numero 902456 del 17/07/2006

Descrizione breve

Atto di indirizzo - ENAC - sicurezza aerea.

Atto di indirizzo n.902456 del 17 luglio 2006

MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTA la legge del 9 novembre 2004, n. 265 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 Settembre 2004 n. 237;
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione così come modificato dal D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
VISTO il DPR 4 luglio 1985 n. 461, concernente il recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla Convenzione relativa all'aviazione civile dicembre 1944)
VISTA la Direttiva n. 2004/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
VISTO il D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 che ha ripartito tra l'altro le funzioni in materia di infrastrutture e di trasporti tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATA la necessità di definire, nel contesto nazionale, misure di rafforzamento della sicurezza aerea, in relazione alle accresciute esigenze del periodo estivo e dei periodi di maggior criticità;
CONSIDERATO che occorre rafforzare il sistema dei controlli sugli operatori nazionali e su quelli esteri che effettuano collegamenti con l'italia sia mediante ispezioni, sugli aeroporti nazionali di transito sia con verifiche presso le strutture nei Paesi di origine per il rilascio delle specifiche autorizzazioni o in caso di riscontrate carenze nei requisiti di sicurezza con verifiche presso le strutture nei Paesi di origine per il rilascio delle specifiche autorizzazioni;
CONSIDERATO che per i voli di vettori comunitari e non comunitari destinati ad un bacino di utenza originante dall'Italia, la presenza a bordo di personale navigante in grado di parlare la lingua italiana un requisito di sicurezza essenziale per una efficace gestione delle informazioni di sicurezza ai passeggeri e nei casi di emergenza a bordo;
CONSIDERATO che occorre disciplinare gli ambiti operativi dei tour operator del settore del trasporto aereo in modo che garantiscano all'utenza l'offerta di vettori affidabili in termini di qualità e sicure EMANA il seguente atto di indirizzo:
Art. 1 L'ENAC è chiamato ad intensificare i programmi di verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori aerei nazionali nonché di quelli esteri sia con ispezioni a terra (c.d. “di rampa”), in applicazione della Direttiva n. 2004/36/CE, sia prevedendo interventi presso le basi all'estero in tutti i casi in cui si ritenga necessario un riscontro diretto sull'adeguatezza degli standard di sicurezza applicati dagli operatori e dalle rispettive autorità dell'aviazione civile.
Art.2 L'ENAC, in relazione alle accresciute esigenze del periodo estivo e dei periodi di maggior criticità, è chiamato altresì ad intensificare i controlli sulle società di gestione aeroportuali, sui vettori aerei e sugli handlers affinché garantiscano la migliore operatività degli scali aeroportuali, soprattutto, sotto il profilo della sicurezza e della ottimale qualità dei servizi. A tal fine deve tenere conto anche dellacapacità di traffico dei singoli aeroporti con riferimento al numero di voli e di passeggeri in partenza e in arrivo.
Art.3 L'ENAC in relazione alle accresciute esigenze del periodo estivo e dei periodi di maggior criticità, è tenuto a vigilare affinché Enav garantisca, con adeguati presidi di personale, gli usuali standard operativi.
Art. 4 L'ENAC, in quanto titolare delle funzioni di regolamentazione tecnica e di contròllo ai sensi della vigente normativa, assicura. la puntuale valutazione delle “Raccomandazioni di sicurezza” emanate dall'Agenzia Nazionale di Sicurezza del volo di cui. all'art. 12 comma 2 del D.Lvo n. 66 del 25 febbraio1999 per i1 loro conseguente recepimento.
Art.5 L'ENAC, ai fini della sicurezza e coerentemente con i principi comunitari ed internazionali per i voli destinati ad un bacino di utenza di nazionalità italiana, è tenuto ad emanare, nel più breve tempo possibile, una apposita disciplina che preveda la presenza a bordo di aerei comunitari e non comùnitari, di personale navigante in grado di parlare la lingua italiana.
Art.6 L'ENAC intensificherà i controlli sulle società o ditte che effettuano manutenzione agli aeromobili, con particolare riguardo al materiale destinato alla sostituzione di parti di aeromobile e alle relative certificazioni rilasciate.
Art. 7 Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo —Direzione Generale per la navigazione aerea- è incaricato di istituire un gruppo di lavoro interministeriale, con la presenza di ENAC, al fine di predisporre uno schema di provvedimento idoneo a prevedere un sistema di accreditamento volontario dei tour operator del settore aereo basato su requisiti organizzativi, di affidabilità finanziaria, di trasparenza delle informazioni e dei servizi resi al passeggero e della scelta dei vettori aerei, anche dal punto di vista della sicurezza
Art. 8 L'ENAC, con cadenza trimestrale, riferisce al Ministro dei Trasporti sull'attività svolta in ottemperanza al presente atto di indirizzo.

Temi/Argomento
Data emissione
17-07-2006
Tipologia atto
Direttiva ministeriale
Numero
902456
Data di ultima modifica: 23/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016