Circolare numero 2 protocollo 28674 del 23/03/2007

Descrizione breve

Servizi di linea interregionali di competenza statale.

Disposizioni applicative volte alla presentazione delle domande relative all'istituzione, al rinnovo e alla modifica dei servizi di linea interregionali di competenza statale

 


testo
Servizi di linea interregionali di competenza statale. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, “Regolamento recante riordino dei servizi automobilisti interregionali di competenza statale”[1]. a seguito dell'art. 10, comma 1, del Decreto legislativo 20 novembre 2005, n. 285, recante: “Riordino dei servizi automobilistici di competenza statale”[2], sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369. I servizi di linea interregionali di competenza statale sono disciplinati dal Decreto legislativo 20 novembre 2005, n. 285, così come modificato dall'articolo 10, comma 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”[3] e dal D.M. n. 316/06. L'art. 10, comma 9 del D.L n. 7/07 prevede che: “All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico»”. Pertanto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5; articolo 3 commi 4, 5, 6 e 7; articolo 4, comma 1 secondo periodo; articolo 6, comma 2 secondo periodo e articolo 7, comma 1, lett.b), del D.M. n. 316/06, nonché ogni altra disposizione contenuta nel predetto decreto ministeriale incompatibile con la disciplina derivante dal decreto legislativo n. 285/05 nella parte modificata dal decreto-legge n. 7/07. Scopo della presente circolare è quello di dettare disposizioni applicative volte alla presentazione delle domande relative all'istituzione, al rinnovo e alla modifica dei servizi di linea interregionali di competenza statale – di seguito indicati servizi di linea; di stabilire la modulistica prevista dall'art. 13 del D.M. n. 316/06, nonché di chiarire taluni aspetti procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni. 1)Sicurezza delle aree di fermata e del percorso stradale Condizione necessaria per richiedere l'autorizzazione ad esercitare un servizio di linea è l'ottenimento del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata e sul percorso stradale. Pertanto, le imprese che intendono esercitare un servizio di linea, prima di presentare la relativa istanza, sono tenute: - ad individuare le aree stradali sulle quali effettuare le fermate e ad ottenere, dai Comuni nei cui territori ricadono le stesse, l'autorizzazione ad impegnare dette aree per il tempo necessario per la salita e la discesa delle persone; - ad ottenere dagli Uffici Motorizzazione civile dei capoluoghi di provincia, ai quali appartengono i Comuni nel cui territorio si prevede di effettuare le fermate, i nulla osta sull'idoneità delle aree di fermata sotto il profilo della sicurezza stradale. Le domande volte a richiedere il rilascio del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata andranno redatte secondo i modelli di domanda all'uopo predisposti dagli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi di provincia. Tale nulla osta non si rende necessario per richiedere l'autorizzazione di un servizio di linea, qualora l'area di fermata sia stata già ritenuta idonea da un nulla osta rilasciato da non oltre diciotto mesi rispetto alla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione. - ad ottenere il nulla osta sulla sicurezza del percorso stradale dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione nel cui territorio ha origine il servizio di linea, nonché l'approvazione della tabella degli orari. La domanda volta a richiedere il rilascio del nulla osta sulla sicurezza del percorso di un servizio di linea dovrà essere redatta secondo lo schema del modello di domanda di cui all'allegato n. 1 a cui andranno allegati: una tabella analitica ed una sintetica degli orari, predisposte conformemente ai modelli di cui all'allegato n. 2, una tabella indicativa dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui all'allegato n. 3 planimetria del percorso stradale con scala non superiore a 1:250.000 Si precisa, altresì, che il mancato rilascio del nulla osta sulla sicurezza di una fermata, indicata nella predetta tabella, comporta l'obbligo di ripresentare istanza per ottenere l'approvazione della nuova tabella ed il rilascio del nulla osta sulla sicurezza del nuovo percorso. Infine, il nulla osta sulla sicurezza del percorso è necessario ogni qualvolta venga richiesta la modifica dello stesso. 2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO E LA MODIFICA DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE . 2.1) Modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un nuovi servizi di linea. L'autorizzazione per l'esercizio di nuovi servizi di linea può essere richiesta da una singola impresa ovvero da una riunione di imprese. A tale scopo, le imprese interessate sono tenute a presentare domanda in bollo, secondo il modello individuato all'allegato n. 4 , alla ex Unità Operativa APC2 della scrivente Direzione Generale, di seguito denominata ex U.O. APC2 La domanda deve riguardare un unico servizio di linea e dovrà essere corredata con le dichiarazioni previste all'articolo 2, comma 2 del citato decreto ministeriale, redatte utilizzando i modelli di cui agli allegati di seguito indicati: a) allegati n. 5, 5/A, 5/B, relativi al possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada; b) allegato n. 6, relativo all'applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro; ad eventuali sanzioni o revoca del titolo legale; alla separazione contabile; c) allegato n. 7, relativo alla disponibilità di personale, impianti e strutture idonee a svolgere il servizio richiesto, nonché alla disponibilità di autobus di classe “b” o “III”, non acquistati con sovvenzioni pubbliche; d) allegato n. 8, relativo ai nulla osta sulla sicurezza del percorso e delle aree di fermata; e) allegato n. 9 relativo alla composizione e alla forma della riunione di imprese; La domanda volta all'istituzione di nuovi servizi di linea deve, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione: f) attestato per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, conformemente al modello stabilito con D.M. 28 aprile 2005 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2005 (allegato n. 10); g) certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi SINCERT, unitamente alle eventuali risultanze dei controlli periodici, effettuati dai medesimi organismi, sulla permanenza nel tempo della conformità ai requisiti certificati. h) scheda informativa inerente le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11, contenente anche le tabella degli orari sintetica approvata di cui all'allegato n.2. Una copia della domanda, in carta semplice corredata dalla documentazione di cui agli allegati nn. 7, 9, 11 e dalla tabella sintetica degli orari approvata, va inoltrata all'Ufficio Motorizzazione civile capoluogo della regione nel cui territorio l'impresa richiedente è stabilita, di seguito denominato competente U.M.C.. Le imprese, all'atto di ulteriori richieste di autorizzazione, qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni rese per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), c), d) h), i) e l), del D.lgs. 285/05, possono produrre la dichiarazione prevista all'articolo 2, comma 7 del citato decreto ministeriale, redatta utilizzando il modello di cui all' allegato n. 12. 2.2) Modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione di un servizio di linea Le imprese che intendono rinnovare, senza modifiche, l'autorizzazione di un servizio di linea, devono presentare domanda in bollo, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4, che deve pervenire alla ex U.O. APC2 almeno novanta (90) giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. Qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni, rese per la dimostrazione di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione in scadenza di cui si chiede il rinnovo, le imprese possono produrre un'unica dichiarazione, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 12, in luogo delle dichiarazioni redatte secondo i modelli di cui agli allegati 5, 6, 7 e 8 e della documentazione relativa alla certificazione di qualità aziendale nonché alla capacità finanziaria. Nel caso in cui siano, invece, intervenuti atti o fatti, tali da modificare le situazioni in precedenza attestate, relative alla dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 285/05, l'impresa richiedente e le altre imprese interessate sono tenute a specificare le predette modifiche mediante la produzione delle previste dichiarazioni (cfr.allegati nn.5, 6 , 7 e 8) o della relativa documentazione. Una copia della domanda, in carta semplice, va inoltrata al competente U.M.C.. La stessa dovrà essere corredata dall'allegato n. 7, nel caso in cui siano intervenuti atti o fatti tali da modificare i presupposti relativi alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere e) ed f) del D.Lgs. 285/05 o, altrimenti, dalla dichiarazione di cui all'allegato n.12. 2.3) Modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere la modifica o il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di un servizio di linea Le imprese che intendono modificare l'autorizzazione di un servizio di linea, alla sua naturale scadenza o in corso di validità, devono presentare, domanda in bollo, redatta secondo il modello di cui all'allegato 4. Le modifiche dei servizi di linea oggetto di concessione statale rilasciate, ai sensi della legge 1822/39, possono essere richieste a condizione che la concessione sia stata trasformata in autorizzazione. In relazione al tipo di modifica richiesta, le domande devono essere corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni di seguito specificate. 2.3.1) Modifiche soggette ad autorizzazione da parte della ex U.O. APC2: Per le modifiche concernenti: a) la trasformazione societaria delle imprese autorizzate o la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione o l'aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o la sostituzione di una di esse occorre produrre le dichiarazioni redatte secondo i modelli di cui agli allegati nn. 5, 5/A, 5/B, 6, 7, nonché all'allegato n. 9, in tutti i casi in cui l'autorizzazione di un servizio di linea è rilasciata a favore di una riunione di imprese. Inoltre, è necessario produrre l'attestato di capacità finanziaria e il certificato di qualità aziendale rilasciato da organismi SINCERT, unitamente alle eventuali risultanze dei controlli periodici, effettuati dai medesimi organismi, sulla permanenza nel tempo della conformità ai requisiti certificati; b) l'aggiunta di una o più imprese al novero dell'imprese subaffidatarie o la sostituzione di una di esse occorre produrre le dichiarazioni, redatte utilizzando gli allegati nn. 5, 5/A, 5/B, e 6, l'attestato di capacità finanziaria (all. n. 10), il certificato di qualità aziendale rilasciato da organismi SINCERT, unitamente alle eventuali risultanze dei controlli periodici, effettuati dai medesimi organismi, sulla permanenza nel tempo della conformità ai requisiti certificati, nonché copia autentica del contratto di subaffidamento; c) l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese riunite occorre produrre le dichiarazioni di cui agli allegati nn. 7 e 9; d) la variazione del periodo di esercizio e delle frequenze, occorre produrre l'allegato n. 11,; e) la variazione del percorso, o delle relazioni di traffico, occorre produrre gli allegati nn. 8 e 11 nonché la tabella sintetica degli orari approvata; Ove le modifiche indicate alle lettere d), ed e) comportino l'impiego di ulteriori autobus o risorse umane, si richiede, inoltre, la presentazione dell'allegato n. 7. Le domande relative alle modifiche sopra indicate vanno presentate in bollo e una copia, in carta semplice va inoltrata al competente U.M.C.. La predetta copia dovrà essere corredata per le modifiche di cui: alle lettere a) e c) dagli allegati nn. 7 e 9; alla lettera b) copia autentica del contratto di subaffidamento; alle lettere d) ed e) allegato n. 11; 2.3.2) Modifiche soggette ad annotazione da parte del competente U.M.C.: Per le modifiche riguardanti: a) l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie occorre specificare le cause di estinzione del rapporto di subaffidamento e produrre la relativa documentazione; b) la variazione dei prezzi dei titoli di viaggio occorre produrre la dichiarazioni di cui all'allegato n. 11 per la parte ad essi relativa. Le domande relative alle sopra indicate modifiche vanno inoltrate, in bollo, ed una copia, in carta semplice, con la medesima documentazione, va inoltrata alla ex U.O. APC2. 2.3.3) Le domande per la sola variazione degli orari di esercizio vanno presentate all'Ufficio motorizzazione civile che ha rilasciato il nulla osta di idoneità del percorso stradale, corredate dalle tabelle degli orari, redatte secondo il modello di cui all'allegato n. 2. Una copia della domanda, in carta semplice, con la medesima documentazione, va inoltrata alla ex U.O. APC2. 2.4) Modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere la trasformazione della concessione di un servizio di linea in autorizzazione. Entro il 31 dicembre 2010, le imprese titolari delle concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 1822/39 e prorogate per l'anno 2007, possono richiedere la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, con domanda in bollo, presentata alla ex U.O. APC2 , redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 13. Al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, unitamente alla domanda di trasformazione, devono essere prodotti gli allegati e la documentazione sopra indicati per le domande volte all'istituzione di nuovi servizi. Analogamente a quanto previsto ai punti precedenti, qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni, rese per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), c), d) h), i) e l) del D. lgs. 285/05, le imprese possono produrre la dichiarazione, prevista all'articolo 2, comma 7 del citato decreto ministeriale, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato n. 12. Una copia della domanda, in carta semplice corredata dagli allegati nn. 7, 9, 11 e dalla tabella sintetica degli orari approvata, va inoltrata al competente U.M.C.. La richiesta di trasformazione può essere avanzata anche da una singola impresa facente parte della Associazione temporanea di imprese titolare della concessione, qualora la medesima non intenda proseguire in tal forma l'esercizio del servizio di linea. In questo caso, la domanda deve essere, altresì, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto scioglimento dell'Associazione temporanea di imprese concessionaria del servizio di linea. 3) PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE La ex U.O. APC2, ricevuta la domanda, per l'istituzione, il rinnovo o la modifica di un servizio di linea, nonché per la trasformazione di una concessione rilasciata ai sensi della legge 1822/39 in autorizzazione, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento. Dopo aver verificato la regolarità della domanda, la ex U.O. APC2 procede ad accertare, anche a campione, la sussistenza delle condizioni, di cui all'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 285/05. 3.1) Procedimento relativo a nuovi servizi di linea La ex U.O. APC2 accerta la sussistenza delle condizioni previste dal citato articolo del decreto legislativo e, in particolare quelle relative: alla lettera a) secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni ed integrazioni; alla lettera b) verificando la validità della certificazione prodotta nonché l'accreditamento al sistema SINCERT dell'impresa certificante; alla lettera c) acquisendo informazioni dagli enti pubblici previdenziali ed assistenziali o mediante specifici controlli disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285; alle lettere d), h), i) e l) acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni o mediante specifici controlli disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n.285/05; alla lettera g) verificando l'avvenuto rilascio del nulla osta sul percorso e il rilascio dei nulla osta tecnici, in materia di sicurezza sulle aree di fermata, da non oltre diciotto mesi; alla lettera m) l'accertamento è disposto nei termini e con le modalità individuate all'articolo 3, commi 2 e 3 del su citato decreto ministeriale. Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal decreto legislativo 285/05, la ex U.O. APC2 provvede a comunicare all'impresa richiedente, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di tutte le sopra indicate condizioni la ex U.O. APC2 ne da comunicazione al competente U.M.C., affinché proceda all'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere e) ed f) del decreto legislativo 285/05, nei termini e con le modalità individuate dall'articolo 3, comma 8 del su citato decreto ministeriale. Ove tale accertamento risulti negativo, il predetto Ufficio, comunica all'impresa richiedente, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contenuto della predetta comunicazione viene reso noto altresì alla ex U.O. APC2 Nel caso di accertamento positivo delle suddette condizioni, lo stesso Ufficio invita l'impresa ad adempiere, entro dieci giorni, al pagamento del contributo previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 285/05. Il mancato versamento nel predetto termine del contributo di cui sopra, da parte dell'impresa richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione. Tale motivo è oggetto di comunicazione del competente Ufficio Motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il competente U.M.C., dopo aver accertato l'avvenuto versamento del contributo di cui sopra, trasmette alla ex U.O. APC2 il nulla osta relativo all'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del D. Lgs. 285/05. Ricevuto il predetto nulla osta, la ex U.O. APC2 autorizza l'esercizio del servizio di linea proposto. Copia del provvedimento di autorizzazione, con l'indicazione delle imprese che hanno formulato osservazioni nel corso del procedimento, è trasmessa al competente U.M.C., affinché ne dia notizia alle stesse e rilasci all'impresa richiedente la documentazione, comprovante l'avvenuta autorizzazione del servizio di linea, redatta sui modelli DTT. 151, DTT 151b e DTT 152 Copia della predetta documentazione viene trasmessa per conoscenza dal predetto Ufficio alla ex U.O. APC2 e agli Uffici Motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni in cui è prevista l'effettuazione di una fermata, affinché gli stessi Uffici provvedano a darne conoscenza agli enti proprietari delle strade in cui sono ubicate le medesime fermate. 3.2) Trasformazione della concessione di un servizio di linea in autorizzazione La trasformazione della concessione di un servizio di linea rilasciata, ai sensi della legge 1822/39, in autorizzazione segue il medesimo procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi servizi di linea, ad eccezione dell'accertamento da parte della ex U.O. APC2 della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m) del D.Lgs. 285/05. 3.3) Modifica dell'autorizzazione di un servizio di linea Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.1 lettera b) nonché quelle di cui alle lettere d), ed e) della presente circolare, che non comportino l'impiego di ulteriori autobus o risorse umane, sono autorizzate direttamente dalla ex U.O. APC2 in quanto non è necessario l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del D. Lgs. 285/05 da parte del competente U.M.C.. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmesso al competente U.M.C. per il rilascio della relativa documentazione. Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.1. lettere a) e c) nonché quelle di cui alle lettere d), ed e) della presente circolare, che comportino l'impiego di ulteriori autobus o risorse umane, sono autorizzate secondo quanto già previsto per il procedimento relativo alle domande di istituzione di un nuovo servizio di linea. Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.2 lettere a) e b) della presente circolare, cioè l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie e la variazione dei prezzi dei titoli di viaggio, sono annotate dal competente U.M.C., sulla documentazione dallo stesso rilasciata, previa verifica della domanda. Copia della documentazione riportante le predette annotazioni viene trasmessa alla ex U.O. APC2 Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.3., cioè la sola variazione degli orari di esercizio, sono autorizzate dall'Ufficio Motorizzazione civile che ha rilasciato il nulla osta di idoneità del percorso stradale,. Il predetto Ufficio, verificata la congruità dei nuovi tempi di percorrenza proposti rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nel percorso autorizzato e alla vigente normativa in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, approva la nuova tabella degli orari di esercizio ed autorizza le modifiche richieste. Lo stesso Ufficio trasmette l'autorizzazione, comprensiva della nuova tabella sintetica degli orari approvata, alla ex U.O. APC2 e al competente U.M.C., per il rilascio della relativa documentazione. Quest'ultimo provvede, altresì, a trasmettere la stessa alla ex U.O. APC2 e agli Uffici Motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni in cui è prevista l'effettuazione di una fermata, affinché gli stessi Uffici provvedano a darne conoscenza agli enti proprietari delle strade, in cui sono ubicate le medesime fermate. 3.4) Rinnovo con o senza modifiche dell'autorizzazione di un servizio di linea Nel procedimento relativo alle domande di rinnovo dell'autorizzazione di un servizio di linea, la ex U.O. APC2 accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l). La stessa ex U.O. APC2 accerta la sussistenza anche della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 285/05, quando contestualmente al rinnovo, è richiesta la realizzazione di una o più nuove relazioni di traffico o variazioni del periodo e delle frequenze di esercizio. Qualora la richiesta di rinnovo non prevede modifiche all'autorizzazione, il competente U.M.C. accerta la permanenza delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del predetto articolo 3, senza attendere la comunicazione della ex U.O. APC2 in ordine alla sussistenza delle altre condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione. Per le altre fasi del procedimento si rinvia a quanto sopra descritto per il rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea. Si invitano gli Uffici, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Clara Ricozzi) -------------------------------------------------------------------------------- [1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2007; [2] Pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2006; [3] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 01/02/2007;

Temi/Argomento
Data emissione
23-03-2007
Tipologia atto
Circolare
Numero
2
Protocollo
0028674
Data di ultima modifica: 03/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016