Modifiche all’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1 e s.m.i. – Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi
L’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 3 finanze, prot. n. 168 del 13 luglio 2023, è sostituito dal seguente: “I soggetti attuatori di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al Codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare l’aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2024.”