Obblighi per le imprese concessionarie di servizi di linea interregionali di competenza statale.
Oggetto: servizi di linea interregionali di competenza statale.
Comunicazione relativa all'obbligo di invio della dichiarazione previsto dall'art. 5, comma 2, lett. a) del D.lgs. 285/05.
L'articolo 5 del decreto legislativo in oggetto indicato specifica gli obblighi che le imprese esercenti servizi di linea interregionali di competenza statale devono rispettare. Tenuto conto che fino al 31 dicembre 2010 i predetti servizi possono continuare ad essere svolti sulla base di una concessione rilasciata ai sensi della legge 1822/39, oltre che in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato decreto legislativo, sorge l'esigenza di individuare quali obblighi le imprese concessionarie e quelle autorizzate devono rispettare.
Ad avviso della scrivente tutte le imprese esercenti i servizi di linea in parola sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 5, in quanto il termine “autorizzazione” utilizzato nel medesimo articolo non può che essere inteso quale titolo legale necessario per lo svolgimento dei servizi in questione.
Tuttavia, a causa della differente natura del titolo legale che consente l'esercizio di tali servizi di linea, taluni obblighi previsti dal predetto articolo 5 sono riferibili solo parzialmente alle imprese concessionarie.
Si tratta, in particolare, degli obblighi aventi come finalità quella di verificare la sussistenza, per le imprese esercenti, delle condizioni che consentono il rilascio del titolo legale.
Alcune delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non erano richieste, invece, per ottenere la concessione dall'abrogata normativa in materia (legge 1822/39).
Pertanto, non si ritiene che la sussistenza delle stesse condizioni debba essere dimostrata anche dalle imprese concessionarie, posto altresì che in virtù di quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 2, le concessioni dei servizi di linea sono state riconosciute valide fino al 31 dicembre 2010.
Alla luce di quanto sopra esposto si precisa che, le imprese concessionarie, con riferimento all'obbligo di cui all'art.5 comma 1, lett.a), sono tenute al rispetto delle sole condizioni previste dall'art.3, comma 2, lett.a), d) ed e); conseguentemente, la dichiarazione prevista dal comma 2, lett. a) del medesimo articolo, dovrà essere prodotta ai fini del rispetto esclusivamente di quest'ultime condizioni.
Le imprese autorizzate e concessionarie sono tenute a trasmettere la predetta dichiarazione, redatta conformemente al modello allegato, alla competente Divisione 2 della scrivente Direzione Generale nonché all'Ufficio motorizzazione civile capoluogo della regione in cui hanno stabilimento le stesse unitamente alla copia della quietanza di pagamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) da versare sul Capitolo n. 3479 (Capo n. 23) denominato: "somme dovute da imprese di trasporto di persone su strada per attività di monitoraggio e controllo", specificando la seguente causale: “contributo annuale elenco nazionale imprese”.
IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Clara Ricozzi