Rettifica dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 novembre 2021 recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi " (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021).
All'articolo 1, comma 1, del decreto, a1 fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, da parte del direttore dei lavori, è corretto un refuso relativamente al prezzo medio anno 2020 del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» riportato nell'allegato 1 al dM MIMS 11 novembre 2021: il suddetto prezzo medio anno 2020 è rettificato in euro «2,361» in luogo di euro 23,61.
Analogamente, al comma 2 del decreto, è corretto il medesimo refuso relativo al prezzo medio dello stesso materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti», indicato nell’Allegato 2 al citato dM MIMS 11 novembre 2021, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019: per cui il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» è rettificato, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in euro «1,923» in luogo di euro 19,23, per l’anno 2007 in euro «1,945» in luogo di euro 19,45; per l’anno 2008 in euro «1,976» in luogo di euro 19,76, per l’anno 2009 in euro «1,991» in luogo di euro 19,91, per l’anno 2010 in euro «1,919» in luogo di euro 19,19, per l’anno 2011 in euro «2,058» in luogo di euro 20,58, per l’anno 2012 in euro «2,077» in luogo di euro 20,77, per l’anno 2013 in euro «2,084» in luogo di euro 20,84, per l’anno 2014 in euro «2,106» in luogo di euro 21,06, per l’anno 2015 in euro «2,101» in luogo di euro 21,01, per l’anno 2016 in euro «2,213», in luogo di euro 22,13, per l’anno 2017 in euro «2,294» in luogo di euro 22,94, per l’anno 2018 in euro «2,354» in luogo di euro 23,54, e per l’anno 2019 in euro «2,411» in luogo di euro 24,11.
Ai commi 3 e 4 del decreto si precisa che restano fermi il termine previsto per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 1-septies, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, nonché il termine previsto, per le stazioni appaltanti, per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del dM MIMIS del 30 settembre 2021.