Riconoscimento qualifiche professionali – Marittimo di terza categoria della Gente di mare

Versione inglese

PROFESSIONE DI MARITTIMO DI TERZA CATEGORIA DELLA GENTE DI MARE

La professione

Il Marittimo di terza categoria della Gente di Mare è quella figura professionale che svolge la propria attività a bordo delle navi impiegate in traffico locale o pesca costiera in qualità di:

- PERSONALE addetto al traffico locale o di 

- PERSONALE addetto alla pesca costiera.  

Ai sensi del Codice della Navigazione marittima e del Regolamento di esecuzione del Codice, per poter accedere alla professione di marittimo di 3^ categoria ed essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria, è necessario:

  • essere in possesso di Cittadinanza italiana, della Comunità Europea o statuto di rifugiato,
  • avere un’età non inferiore ai 16 anni,
  • certificazione di vaccinazione antitetanica, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria locale,
  • certificazione di idoneità al nuoto ed alla voga, rilasciato dalla competente Autorità marittima,
  • certificazione di idoneità fisica rilasciata da un medico curante,
  • essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo di iscrizione.

L’immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria si effettua con la qualifica:

“Mozzo per il traffico locale” o di

“Mozzo per la pesca costiera”

Il documento di lavoro del personale marittimo iscritto alle categorie delle matricole della gente di mare che lo abilita alla navigazione è costituito dal libretto di navigazione.

Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera.

Il suddetto documento contiene, oltre ai dati anagrafici ed alla foto dell'intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione svolta su unità mercantili di ogni tipo battenti bandiera nazionale del marittimo o di un altro Stato, la navigazione di volta in volta effettuata con le date e le località di imbarco e sbarco.

Il personale marittimo iscritto alla gente di mare di 3^ categoria, in sostituzione del libretto di navigazione, è munito di foglio di ricognizione.

Riconoscimento qualifiche professionali estere

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europa, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni. Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modifica dalla direttiva 2013/55/UE.

Il suddetto Decreto Legislativo, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 individua, quale Autorità competente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la professione di marittimo di 3^ categoria della Gente di Mare.

Normativa

La disciplina relativa all'attività in parola è regolata dai seguenti riferimenti normativi:

Riconoscimento della qualifica professionale di marittimo di 3^ categoria

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di marittimo di 3^ categoria conseguito nell' U.E., Area SEE, Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività, l'interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili corredata di apposita documentazione indicata nella modulistica.

Qualora la documentazione non sia completa l'ufficio può richiedere l'integrazione dei documenti mancanti.

Al termine dell'istruttoria può essere emesso:

  • un provvedimento di riconoscimento – che consente l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare qualora il marittimo possegga gli altri requisiti previsti dagli articoli 244 reg. cod. nav. e dagli artt. 260, 261, 263, 264, 273 e 274 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328 in relazione al titolo professionale riconosciuto;
  • un provvedimento di riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego

Chi può richiederlo

Cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, Cittadini di un Paese dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Cittadini della Confederazione Svizzera.

Cosa serve per richiederlo

  • Il modulo di domanda da compilare per il riconoscimento del titolo o della qualifica professionale di marittimo di 3^ categoria della gente di mare e la documentazione richiesta sono riportati nell'allegato 1.

Moduli e linee guida

  • Domanda per il riconoscimento del titolo o della qualifica professionale di marittimo di terza categoria redatta, in conformità alle avvertenze per la redazione, sull’allegato 1;
  • Documentazione allegata, indicata dall’allegato 2;
  • Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, redatta in conformità all’allegato 3.

Autorità Competente a cui presentare la richiesta:

Invio di email al seguente indirizzo:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

Divisione 3 – Personale della navigazione marittima ed interna

 


mail:                   cert.marittimi@mit.gov.it

PEC:                   dg.tm@pec.mit.gov.it

URL:                   www.mit.gov.it/normativa

Telefono:            +39 06 59084514

Indirizzo:             Via dell’Arte, 16 - Roma - 00144 (RM) ITALIA

 

 

Data di ultima modifica: 20/05/2025
Data di pubblicazione: 29/10/2021