Navigazione nelle acque interne
Con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 – “Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici - si attua il primo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di navigazione e porti lacuali.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” modificato successivamente con il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli altri enti locali. Si elencano qui le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in materia di acque interne:
“Art. 104. Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico;
ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;”
Art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
d) alla disciplina della navigazione interna;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
<omissis>
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.”
Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Il DPCM 23 dicembre 2020 n. 190, Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 115, recante le modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, all’art. 6 individua le funzioni della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne che, per la parte relativa alla navigazione interna, si sostanziano nei seguenti punti :
e) disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione
g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta)
o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;
z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto. La Legge 380/1990 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto” (GU n.294 del 18-12-1990) prevede che le Regioni che si affacciano sul Po e sulle idrovie collegate (Regioni Emilia-Romagna,Lombardia, Piemonte e Veneto) riunite nell’Intesa Interregionale per la Navigazione Interna (Intesa Interregionale) svolgano le funzioni di comune interesse in materia di navigazione interna. Successivamente, il D.lgs. 112/1998 ha conferito alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto la gestione del sistema idroviario.
Lo Stato svolge funzioni di programmazione (di intesa con le Regioni) e le quattro Regioni coinvolte, a cui competono compiti di gestione, nel corso degli anni hanno delegato parte delle attività ad enti operativi. Per la Lombardia ed Emilia Romagna, il ruolo è stato affidato all’agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo), già competente sul Bacino del Po per la Difesa del Suolo. Il Veneto ha delegato la Società regionale Sistemi Territoriali S.p.A.
I Porti sono gestiti dalle rispettive Amministrazioni Provinciali per Cremona e Mantova, da Interporto Rovigo S.p.A. per il Porto omonimo, dall’Autorità Portuale di Venezia, per Venezia stessa, Chioggia e Porto Levante. L’idrovia ferrarese, prima in capo alla Provincia, dal gennaio 2016, è gestita temporaneamente dalla Regione Emilia Romagna
L’ art 11 del DPCM n.190/2020, rubricato Competenze delle Direzioni generali territoriali specifica che ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di navigazione interna di competenza statale (art11, comma 2, lett. f) che, a legislazione vigente, sono individuate dall’articolo 9 del D.M. n. 346 del 4 agosto 2014.
Gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.) delle Direzioni Generali Territoriali, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, svolgono, tra l’altro:
- accertamento idoneità tecnica delle imprese costruttrici delle unità navali per la navigazione interna;
- visite tecniche iniziali, collaudo e accertamenti tecnici delle unità navali e vigilanza sulle unità navali;
- accertamenti tecnici sulle unità navali in corso di costruzione; pareri su richieste di deroghe; emissione del certificato comunitario da parte delle Autorità Competenti e tenuta dei registri, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22;
- stazzatura delle unità navali e rilascio del certificato di stazza;
- esami per il conseguimento dei titoli per il personale navigante, rilascio dei relativi attestati e dei libretti di navigazione, tenuta dei registri;
- accertamenti tecnici ed emissione dei relativi certificati in relazione al trasporto di merci pericolose in applicazione dell’Accordo ADN;
- tenuta dei registri delle unità navali (iscrizioni, reiscrizioni, cancellazioni, estratti cronologici, trascrizioni di proprietà, trasferimenti ad altri registri, ecc.;
- conservatoria e trascrizione nei registri nautici di diritti reali o di godimento, ipoteche o loro cancellazione, etc.;
- rilascio, rinnovo licenza di navigazione; aggiornamento licenza; duplicato licenza per deterioramento, furto o smarrimento;
- rilascio autorizzazione navigazione temporanea, occasionale o di prova;
- esami per il conseguimento della patente nautica;
- estensione delle abilitazioni; rilascio, duplicazione e riclassificazione patente;
- conversione patenti; aggiornamento dati su patente (convalida, residenza); revisione, sospensione e revoca patente;
- aggiornamento dati sulla patente (conferma validità, aggiornamento della residenza).
Gli stessi Uffici della Motorizzazione Civile di Milano, Venezia, Mantova e Roma sono stati successivamente individuati nell’allegato VI al citato decreto n. 114 del 2018 come le autorità competenti di riferimento ai fini delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del medesimo decreto legislativo.
Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
La normativa nazionale che regola i requisiti tecnici delle unità navali operanti nelle acque interne nazionali è di derivazione comunitaria ed è stata introdotta a seguito delle seguenti direttive e circolari:
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, e sue modifiche e integrazioni;
- direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
- Circolare protocollo 2683 del 28 gennaio 2022
Organismi di classificazione autorizzati per la navigazione interna
Il Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE definisce Organismo di classificazione: il soggetto giuridico e i soggetti da esso controllati e collegati, riconosciuti ai sensi dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazione di conformità tecnica delle unità navali di cui agli allegati II, III e IV.
L’art.6, comma 9 del citato decreto legislativo n.114/2018 recita: ” L’autorità competente di cui all'allegato VI può esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalle visite di cui al comma 3 se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione di cui all'articolo 19, risulta che l’unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici di cui all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.” Uguale norma è contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 2009.
La Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ha in base al Decreto legislativo n.22/2009 autorizzato ad operare nelle acque interne nazionali i seguenti organismi:
- RINA Services con decreto direttoriale 8 settembre 2017;
- Bureau Veritas con decreto direttoriale 8 settembre 2017.
Con decreto direttoriale n. 70 del 16 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, sono state definite le modalità che gli Organismi di classifica devono seguire per essere autorizzati a svolgere i compiti di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
Con Decreto Interministeriale 24 novembre 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, sono state definite le Procedure e modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114
Tariffe
- Decreto Interministeriale del 10/05/2022 - Adozione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle commissioni territoriali della navigazione interna.
- Decreto Interministeriale del 09/05/2022 - Determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione.
Merci pericolose in acque interne
Il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna è regolato dall’ UNECE con l’accordo ADN e annesso regolamento, adottato il 25 Maggio 2000 in occasione della Conferenza Diplomatica organizzata unitamente dalla Commissione Economica per l'Europa (UNECE) e dalla Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR).
L’Unione europea ha incorporato il regolamento ADN nel corpus normativo comunitario con la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, e con allegata la norma tecnica ES TRIN, aggiornata ogni due anni in base al progresso scientifico e tecnico intervenuto nel frattempo. Tali norme sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, i cui allegati vengono aggiornati anch’essi di conseguenza ogni due anni.
Gli esami per la qualifica di consulente della sicurezza per il trasporto di merci pericolose nelle acque interne si svolgono presso gli uffici della UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) Roma Sud– Via del Fosso di Acqua Acetosa Ostiense 9, Roma.
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
Direttiva 2020/1833/UE della Commissione del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
ES-TRIN 2021/1 - European Standard laying down technical requirements for Inland Navigation vessels.
DECRETO 13 gennaio 2021 - Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Quiz ADN 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021, consultabili sul portale dell’Automobilista.