Circolare protocollo Div. 5 - N. 83160 del 15/10/2010

Descrizione breve

Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada: elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
Elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale; 
Pprescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E.

testo N. 83160 - Div. 5: DECRETO 8 settembre 2010 recante “Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120” – pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'oggetto, inteso a dettare disposizioni applicative alle modifiche apportate all'articolo 115 del codice della strada dall'articolo 16, co. 1, lett. b) e c), della legge 29 luglio 2010, n. 120. Tali modifiche sono intese ad: • elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale; • elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale; • prescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medico locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Temi/Argomento
Data emissione
15-10-2010
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
Div. 5 - N. 83160
Data di ultima modifica: 04/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016