Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - carta di qualificazione del conducente ( c.q.c.). La direttiva si applica all’attività di guida (cfr. art. 1 dir) di: - cittadini di uno Stato membro; - cittadini di un paese terzo dipendenti da un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa; definiti “conducenti”, che effettuano trasporti su strada all’interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1+E, C, C+E, D1; D1+E, D o D+E.
testo N. 85349 - Div. 5: Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di qualificazione del conducente ( C.Q.C.)
La direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, subordina - a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e 9 settembre 2009 per il trasporto di cose, in ambito comunitario e nei paesi aderenti allo Spazio SEE, al conseguimento di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica ogni 5 anni. A.1) AMBITO DI APPLICAZIONE: la direttiva si applica all’attività di guida (cfr. art. 1 dir) di: - cittadini di uno Stato membro; - cittadini di un paese terzo dipendenti da un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa; definiti “conducenti”, che effettuano trasporti su strada all’interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1+E, C, C+E, D1; D1+E, D o D+E. Dunque ai soggetti summenzionati è richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE. Per il conseguimento della qualificazione iniziale, la citata direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra due opzioni: - conseguimento attraverso la frequenza di un corso di formazione iniziale, ordinario o accelerato, al termine del quale deve essere sostenuto un esame (opzione esercitata dallo Stato italiano); - accesso diretto all’esame. L’articolo 9 prescrive che i conducenti cittadini di Stati membri possono acquisire la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85, ovvero la residenza normale. I conducenti cittadini di uno paese terzo acquisiscono tale formazione nello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro. A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l’art. 4 della medesima direttiva prevede che la formazione iniziale possa essere comprovata (e dunque possa esserne ritenuto assolto il relativo obbligo) dal possesso di: - patente di guida di categoria D1, D1+E, D, D+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone; - patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di cose; - attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002, per il trasporto professionale di cose. Pertanto, qualora un soggetto sia già titolare di una delle predette abilitazioni, nel rispetto delle date suddette, può continuare ad esercitare l’attività professionale di autotrasporto di persone e/o di cose senza dover frequentare alcun corso di formazione iniziale, né sostenere alcun esame, e senza espletare alcuna ulteriore formalità (se non – se del caso – la valutazione di equipollenza della patente extracomunitaria posseduta), fino al momento in cui diventi necessario frequentare un corso di formazione periodica.