Approvazione del libretto di addestramento per cadetti impiegati su navi che compiono viaggi costieri.
Testo: DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D’ACQUA INTERNE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 119 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che disciplinano l’immatricolazione della gente di mare;
VISTO il Titolo IV, Capi I, II e III del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione che disciplina l’immatricolazione ed i titoli del personale navigante;
VISTO Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ed in particolare l’articolo 9, comma 2 che consente di determinare disposizioni più favorevoli per i marittimi che prestano la propria opera su unità adibite esclusivamente a viaggi costieri;
VISTO l’articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, i quali definiscono rispettivamente la navigazione internazionale costiera, la navigazione nazionale costiera e la navigazione litoranea;
VISTO il DM 30 novembre 2007 relativo alle qualifiche e abilitazioni per la gente di mare iscritta nella prima categoria;
CONSIDERATA l’opportunità di determinare requisiti di formazione per gli iscritti alla gente di mare impiegati su navi battenti bandiera italiana adibite a viaggi costieri;
VISTO l’articolo 4 del DM 6 Settembre 2011 relativo all’istituzione dell’abilitazione di Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri, nel quale viene stabilito tra i requisiti un addestramento di 36 mesi di navigazione da conseguire su un libretto di addestramento di cui alla Regola II/3 ed alla relativa Sezione A-II/3 del Codice STCW
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella Convenzione STCW la quale prevede che tutto l’addestramento conseguito dall’allievo ufficiale e dai possessori di un certificato adeguato deve essere documentato
DECRETA:
Articolo 1
È approvato il libretto di addestramento per cadetti impiegati su navi che compiono viaggi costieri di cui all’allegato a) del presente decreto.
Articolo 2
È fatto obbligo a tutte le Società armatrici, qualora imbarchino un allievo ufficiale di coperta al primo imbarco, di fornire il libretto di addestramento a bordo di cui al precedente articolo 1).
Articolo 3
È fatto obbligo all’allievo ufficiale di coperta di mantenere, conservare e far opportunamente compilare il libretto di addestramento.
Roma, lì 29/09/2011
Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Maria Pujia)