Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative fonti energetiche rinnovabili
Oggetto: Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative fonti energetiche rinnovabili - Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Articolo 12 così modificato dall’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244(Finanziaria 2008).
LINEE GUIDA GENERALI
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’articolo 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è intervenuto a modificare l’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, ha previsto all’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) che per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da realizzare o realizzati sulla terraferma, gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, debba essere rilasciata una autorizzazione unica dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico.
Per gli impianti offshore destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili l’articolo 2, comma 158, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che l'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di tali impianti è rilasciata dal Ministero dei trasporti (ora infrastrutture e dei trasporti), sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, …… e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima”.
A seguito degli incontri tenuti con le suddette Amministrazioni si ravvisa l’opportunità – considerata la rilevanza della questione e per fornire ai soggetti interessati indicazioni per lo svolgimento del procedimento amministrativo connesso sia al rilascio dell’autorizzazione che in particolare della concessione demaniale – di emanare delle linee guida operative al fine di una spedita e uniforme applicazione, sotto l’aspetto amministrativo e procedurale, della normativa in argomento.
Si premette che la realizzazione degli impianti off-shore in oggetto si inquadra nell’ambito dell’approvvigionamento di fonti di energia, materia rimasta nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel quale è mantenuta ad esso anche la competenza al rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per le medesime finalità (articolo 105, comma 2, lett. l) e della legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 7, lett. l)
Ciò in quanto si è inteso assoggettare alla potestà amministrativa dello Stato la tutela di specifici interessi pubblici a carattere primario, alla cui soddisfazione i beni demaniali marittimi ed il mare territoriale vengono ad assumere carattere strumentale.
In altri termini, per le concessioni aventi finalità di approvvigionamento di energia si verifica il caso in cui l’oggetto della concessione demaniale trascende l’uso e l’amministrazione del bene che assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal ..segue