Se si intende condurre veicoli in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
Esistono due distinti modelli di questo documento:
- il modello Permesso internazionale di guida "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno
- il modello Patente internazionale di guida "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni
La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta.
Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due.
In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di questo documento.
Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.
Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it.
Richiesta permesso internazionale di guida/patente internazionale
Dove
Documentazione
- domanda su modello TT746 (da compilare la sezione “altre richieste”) disponibile
- allo sportello dell'ufficio
- online sul Portale dell'automobilista
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - marca da bollo da € 16,00
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata