"Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno, ai sensi dell’articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41"
Al fine di concedere buoni viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone, residenti nei comuni capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia, fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, sono individuate le risorse da trasferire a predetti Comuni a valere sul fondo di cui all’articolo 200-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Detti buoni viaggio sono utilizzabili, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non è superiore a euro 20 per ciascun viaggio.