Decreto Ministeriale del 28/05/1998

Descrizione breve

Modificazioni al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità

Testo
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalita' puo' essere imposto un servizio di scorta della Polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento;

Atteso che nello stesso art. 10, al comma 9, e' data facolta' alla Polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l'impresa di avvalersi della scorta tecnica;

Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, con il quale il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, ha approvato il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita';

Valutate le istanze formulate dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto, al fine di semplificare le modalita' di svolgimento del servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto utile ed opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 del predetto disciplinare, anche sulla base di alcune esperienze maturate in altri paesi dell'Unione europea;

Considerato che dalle segnalazioni pervenute da parte dei Ministeri dell'interno e dei trasporti, oltre che dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto, risulta che le imprese a tutt'oggi autorizzate all'espletamento del servizio di scorta tecnica non sono sufficienti per garantire il servizio su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto pertanto necessario prevedere un regime transitorio che promuova la graduale entrata in vigore di tutte le prescrizioni contenute nel predetto disciplinare permettendo, nelle more del completamento degli adempimenti, di avvalersi per le scorte di mezzi e personale di cui chi effettua il trasporto abbia la disponibilita', ferma restando la possibilita' da parte delle imprese gia' autorizzate di effettuare le scorte;

Decreta:

Art. 1. Gli articoli 10 ed 11 del "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'", approvato con il decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 10 (Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta). - 1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilita' di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalita', ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da: a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non superiore a 27 m e che circolano su strade a senso unico di marcia, o a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia, o, in alternativa, limitatamente alla circolazione in autostrada, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza non superiore a 18,75 m; b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera a) e che circolano sulle strade indicate nella stessa; c) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con una persona a bordo, oltre il conducente, munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, o, in alternativa, larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m e che circolano sulle strade a carreggiata unica con una o piu' corsie per senso di marcia e sulle strade di cui alla lettera a) limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio senso di circolazione; d) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera c) e che circolano sulle strade indicate nella stessa. Sull'autoveicolo collocato a protezione anteriore deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, mentre sull'autoveicolo posto a protezione posteriore puo' prendere posto il solo conducente purche' sia abilitato ai sensi dell'art. 5. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, puo' imporre che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da piu' veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti. Art. 11 (Posizione dei veicoli di scorta). - 1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilita' del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonche' l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocita' media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi: a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80; b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguira' il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguira' sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.". Art. 2. Al comma 2, la lettera b), dell'art. 14, del "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'", approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997, n. 3806, e' sostituita dalla seguente: " b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita', da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse e' effettuata unicamente su base documentale.". Art. 3. Al "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'", approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997, n. 3806, dopo il titolo II e' aggiunto, in fine, il seguente titolo: "Titolo III Disposizioni transitorie Art. 17 (Disposizioni transitorie). - 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decrerto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fino al 30 novembre 1998, laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'imposizione della scorta tecnica la stessa sara' prescritta dall'ente competente al rilascio delle autorizzazioni con l'esplicita annotazione che, nell'impossibilita' di avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3, e' fatto obbligo di rivolgersi agli uffici della polizia stradale per le successive determinazioni. 2. Nei casi in cui al comma 1, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fino al 30 novembre 1998 la Polizia stradale, verificata la documentazione prodotta da cui risulti che in tutto l'itinerario o in parte di esso non sia possibile avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3, consente per i tratti interessati, l'effettuazione della scorta con veicoli nelle disponibilita' di chi effettua il trasporto e con propri dipendenti o soci, di provata esperienza, in quanto possibile abilitati ai sensi dell'art. 5. 3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ente che rilascia l'autorizzazione abbia previsto direttamente la scorta di Polizia stradale, la stessa, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fino al 30 novembre 1998, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autorizzera' l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica. Qualora successivamente alla prescrizione di scorta tecnica sia verificato dalla documentazione che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3, la Polizia stradale puo' consentire l'effettuazione delle scorte con veicoli e personale nella disponibilita' di chi effettua il trasporto aventi i requisiti indicati dal comma 2. 4. Nei casi previsti dai comma 2 e 3 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonche' tutte le disposizioni relative alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. In tali casi il caposcorta e' nominato da chi effettua il trasporto e rimane in ogni caso vietato effettuare interventi di regolazione e di segnalazione del traffico. 5. Fino al 30 novembre 1998, la frequenza delle sessioni d'esame puo' essere ridotta fino ad una cadenza mensile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1.". Art. 4. Le modifiche ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro dei lavori pubblici Costa Il Ministro dell'interno Napolitano

Data emissione
28-05-1998
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
173
Data di ultima modifica: 07/04/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016