Decreto Interministeriale del 26/02/2013

Descrizione breve

Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di Porto

Testo:
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
DI CONCERTO CON
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
E CON
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare l’art. 59-ter che ha modificato il testo del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introducendo l’art. 49-bis rubricato “ noleggio occasionale”;

VISTO altresì il comma 3, del predetto 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che subordina l’effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps e all’Inail nel caso di impiego di personale;

VISTO il comma 4 dell’art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che demanda la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal comma 3 dell’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, secondo le modalità prescritte da ciascuno degli stessi:

DECRETA

Art. 1 Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è resa in conformità al modello di cui all’allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Art. 2 Modalità di comunicazione alla Capitaneria di Porto

1. I soggetti, così come individuati dall’articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilano e sottoscrivono il modello in formato “.pdf” contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente.

Art. 3 Modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate 1. Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente art. 2, comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all’ Agenzia delle Entrate il modello di cui all’allegato I, compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato “.pdf”, o “.gif” o “.tiff” o “.jpg”, in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it .

Art. 4 Modalità di comunicazione all’Inps e all’Inail

1. I soggetti di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalità operative già previste dall’Inps e dall’Inail in materia di comunicazione preventiva per l’inizio di attività di lavoro occasionale accessorio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l’indicazione: a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; b) degli estremi identificativi dell’imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale; d) del tipo di attività prestata in forma occasionale nonché della data di inizio e fine della prestazione. Art. 5 Effettuazione e tenuta delle comunicazioni 1. Copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorità di controllo.

Roma, 26 febbraio 2013 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 243

Temi/Argomento
Data emissione
26-02-2013
Tipologia atto
Decreto interministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
88
Data di ultima modifica: 14/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016