Immatricolazione di veicoli di fine serie, prima immatricolazione, a far data dal 29/10/2011, dei veicoli non conformi alla direttiva 2007/46/ce
Elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 1, dell’art. 27, della direttiva 2007/46/CE e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 29/10/2011, dei veicoli non conformi alla direttiva 2007/46/CE (allegato XIX calendario applicazione per quanto riguarda l’omologazione).
Dal 29 ottobre 2011, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo,per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli, di rispondenza alla direttiva medesima.
Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di “fine serie” adottando i criteri previsti nell’allegato XII alla Direttiva 2007/46/CE parte B .
La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 29 ottobre 2011, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.
Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini della direttiva in questione.
Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.
Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.
Si ricorda, infine, che i veicoli che usufruiscono della deroga di fine serie debbono essere individuati con apposita dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 113724 23/40/1 del 14/12/2007, ovvero da specifica indicazione sulla certificazione di conformità.
IL DIRETTORE GENERALE
PM (Arch. Maurizio VITELLI)