Decreto Ministeriale del 18/07/1997

Descrizione breve

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità

testo
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalita' puo' essere imposto un servizio di scorta della polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento; Atteso che nello stesso art. 10, al comma 9, e' data facolta' alla polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l'impresa ad avvalersi della scorta tecnica; Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica; Considerato che ai sensi dello stesso art. 16, comma 6, i requisiti e le modalita' concernenti sia l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l'abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalita' di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico; Decreta: 1. E' approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'. 2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 1997 Il Ministro dei lavori pubblici Costa Il Ministro dell'interno Napolitano DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'. Titolo I AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI Capo I Autorizzazione delle imprese Art. 1. Autorizzazione delle imprese 1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle societa' in nome collettivo, degli accomandatari delle societa' in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. 3. L'autorizzazione puo' essere altresi' rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocita'. 4. L'autorizzazione ha una validita' di tre anni e puo' essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio. Art. 2. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza; d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza; e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito e' accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni; g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di capacita' finanziaria e idoneita' professionale: g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero societa' finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a centocinquanta milioni, aumento di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta; g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi; g3) possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria; g4) disponibilita' di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5. Art. 3. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto 1. Possono essere altresi' autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalita', in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. 2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno tre autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5. 3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalita' nella loro disponibilita'. Art. 4. Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni 1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonche' le generalita' del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica. 2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica. 3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate alla prefettura competente per il suo aggiornamento. 4. L'autorizzazione e' sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g). 5. L'autorizzazione e' altresi' sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalita' di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo. 6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravita' delle violazioni commesse. 7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalita' indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non puo' essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca. 8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione e' altresi' revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti. Capo II Abilitazione del personale che effettua le scorte Art. 5 Rilascio dell'attestato di abilitazione 1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica e' rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale. 2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame. 3. L'attestato di abilitazione ha validita' per tre anni e puo' essere rinnovato. Art. 6. Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato 1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame puo' essere ridotta fino ad una cadenza mensile. 2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. 3. Le prove d'esame sono pubbliche. 4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non puo' essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato. 5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C. 6. Il rinnovo dell'abilitazione e' subordinato, previa verifica della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale, davanti ad una commissione costituita secondo le modalita' di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione. 7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale e' istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica. 8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalita' di svolgimento degli esami nonche' quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati. Capo III Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte Art. 7. Autoveicoli utilizzabili per le scorte tecniche 1. Per lo svolgimento dell'attivita' di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni come autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ovvero autocarri. 2. Gli autoveicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicati negli articoli 8 e 9. Art. 8. Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7 devono essere dotati delle seguenti attrezzature: a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE - ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2,00, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati(fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta "trasporto eccezionale" di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 times 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2,00, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilita' dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilita' dal posto di guida; c) una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo; d) un'apparecchio radioricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonche' con il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale; 2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, puo' essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta "trasporto eccezionale", di colore nero su fondo giallo, e dal segnale "passaggio obbligatorio per veicoli operativi", realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 times 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta. 3. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno. 4. Negli autoveicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili. Art. 9. Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche 1. La scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio deve essere altresi' equipaggiata con le seguenti attrezzature: a) un telefono radiomobile per chiamate d'emergenza; b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi: b1) un segnale "ALTRI PERICOLI" di cui alla fig. II 35 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b "INCIDENTE"; b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" di cui all'art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90; b3) due "BARRIERE NORMALI" di cui alla fig. II 392 del citato regolamento con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120; b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente; b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento; b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento; b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza cm 50 come da fig. II 396 del citato regolamento; b8) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta, per renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa visibilita', aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995; b9) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali. Titolo II MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA Capo I Tipi di scorte tecniche Art. 10. Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta 1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia Stradale prevedano la possibilita' di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalita', ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da due autoveicoli aventi le caratteristiche e le dotazioni indicate dagli articoli precedenti. 2. Su ciascun autoveicolo di scorta deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione posteriore del convoglio eccezionale puo' prendere posto il solo conducente purche' sia abilitato ai sensi dell'art. 5. Capo II Svolgimento dei servizi di scorta Art. 11. Posizione dei veicoli di scorta 1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilita' del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonche' l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza. 2. In relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocita' media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi: a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, il primo veicolo di scorta precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80; b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate il primo veicolo di scorta seguira' sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150. Art. 12. Utilizzo dei dispositivi luminosi 1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne e' prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 8. Capo III Obblighi della scorta Art. 13. Il caposcorta 1. Il servizio di scorta tecnica e' svolto sotto la responsabilita' del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attivita' di scorta. 2. Il caposcorta deve avere con se' copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonche' un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a caposcorta per il servizio in atto. 3. Il caposcorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con se' l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6. Art. 14. Obblighi del caposcorta 1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni situazione che necessiti di attivita' di segnalazione del convoglio eccezionale. 2. Il caposcorta non iniziera' il servizio di scorta se non dopo aver verificato che: a) le dotazioni e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti; b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' da scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate; c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente; d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate; e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita' sia provvisto di valida patente; f) il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica. 3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano piu' soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalita' ricoverato nel piu' vicino posto idoneo per la sosta. Art. 15. Responsabilita' del caposcorta 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta e' responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalita' ed alle modalita' di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica. Art. 16. Modalita' di svolgimento della scorta tecnica 1. Qualora, a causa dall'ingombro o dalla limitata velocita' del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovra' essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono. 2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilita'. 3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilita' per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita' dovra' essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza. Allegato A MODELLO DI AUTORIZZAZIONE Prefettura di ...................... Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalita'; Visto il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997 a cui l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra; Vista l'istanza della persona sottoindicata; Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare; Valutata la disponibilita' degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attivita' di scorta: A u t o r i z z a il sig. ............................ nato a ...................... residente in .............. titolare (1) dell'impresa ............. con sede in ................. in via ............................. ad effettuare in modo continuativo attivita' di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalita'. La presente autorizzazione, che ............................... (2) consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalita' appartenenti ad altre imprese o a privati, e' valida fino al ......................, puo' essere rinnovata; puo' essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del disciplinare tecnico. La scorta puo' essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a nome del titolare ovvero dell'impresa di cui e' (1) ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria: 1 ............................(3) targa ..........................; 2 ............................ targa ..........................; 3 ............................ targa ..........................; 4 ............................ targa ..........................; 5 ............................ targa ..........................; 6 ............................ targa ..........................; 7 ............................ targa ..........................; 8 ............................ targa ..........................; 9 ............................ targa ..........................; 10 ............................ targa ..........................; 11 ............................ targa ..........................; 12 ............................ targa ..........................; 13 ............................ targa ..........................; Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potra' avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5 del disciplinare tecnico. 1) ...................... nato a ................. il ............... abilitazione n. ................... rilasciata da ...............; 2) ...................... nato a ................. il ............... abilitazione n. ................... rilasciata da ...............; 3) ...................... nato a ................. il ............... abilitazione n. ................... rilasciata da ...............; 4) ...................... nato a ................. il ............... abilitazione n. ................... rilasciata da ...............; 5) ...................... nato a ................. il ............... abilitazione n. ................... rilasciata da ...............; 6) ...................... nato a ................. il ............... abilitazione n. ................... rilasciata da ...............; Il prefetto _________ (1) Indicare la qualifica del titolare: imprenditore nel caso di impresa individuale, soci amministratori delle societa' in nome collettivo, accomandatari delle societa' in accomandita semplice o amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. Se trattasi di impresa di autotrasporto indicare titolare di licenza per conto proprio ovvero iscritto all'albo degli autotrasportatori con posizione n. .... (2) Indicare espressamente se NON vale per attivita' di scorta nei confronti di veicoli non appartenenti all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 3 del disciplinare tecnico. (3) Indicare tipo e marca dell'autoveicolo. Allegato B MATERIE DELLE PROVE D'ESAME a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada. b) Definizioni stradali e di traffico. c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnicofunzionale, segnaletica di identificazione delle strade. d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita' - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni. e) Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose. f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilita' notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati. g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. h) Limiti di velocita' e distanze di sicurezza. i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi. j) Servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi. k) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta. l) Responsabilita' civile verso terzi. m) Impiego degli apparati radio per i collegamenti. Allegato C ATTESTATO DI ABILITAZIONE _____________________________ | Intestazione dell'ufficio | |_____________________________| Si attesta che, in data odierna, il sig. ...................... nato a ............................ il ............................. dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992. Tale abilitazione ha validita' per tre anni e puo' essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale. ________________________________ | Data - Timbro della Repubblica | |________________________________| Firma Il Dirigente del Compartimento di Polizia stradale Allegato D ------> Vedere figure da Pag. 11 a Pag. 13 della G.U. <------

Temi/Argomento
Data emissione
18-07-1997
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
185, SO158
Data di ultima modifica: 06/04/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016