Decreto Ministeriale protocollo 215 del 10/05/2002

Descrizione breve

Limiti di reddito, criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione e requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati ai sensi dell'art.18 della legge 12 luglio 1991 n. 203.

testo
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE ABITATIVE Prot.215 VISTO l'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio; VISTA la delibera CIPE 20 dicembre 1991 che dispone, tra l'altro, che “all'assegnazione degli alloggi in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario generale del CER comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”; VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 gennaio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1992, n. 22, con il quale è stato indetto il confronto pubblico concorrenziale per la selezione delle proposte relative al succitato programma straordinario ed in particolare il punto 8 del bando di gara allegato, che stabilisce le modalità di assegnazione degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; VISTA la delibera del Comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale del 23 aprile 1992, n.72, con la quale ha approvato l'elenco dei progetti idonei relativo ai programmi integrati, nonché di edilizia agevolata e sovvenzionata, presentati a seguito del confronto pubblico concorrenziale; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti derivante dalla fusione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione; VISTO l'articolo 5 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, il quale dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario in parola; VISTO il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177, con il quale è stata dettata l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; VISTO il decreto direttoriale n°1187/01 del 5 settembre 2001, con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione dei limiti di reddito, dei criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione, nonché dei requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge n°203/91. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2001, n.21: D E C R E T A
articolo 1: Criteri per l'assegnazione
1. Al fine di pervenire all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i soggetti attuatori dei programmi comunicano alle Prefetture territorialmente competenti e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative – entro trenta giorni dal raggiungimento del cinquanta per cento dei lavori sia per l'edilizia residenziale sovvenzionata che per quella agevolata - il numero e le caratteristiche degli alloggi, nonché l'importo dei relativi canoni calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 4. Gli stessi soggetti attuatori elencano, in ordine decrescente, ai fini della preferenza per l'assegnazione, gli alloggi secondo il loro presunto valore economico. In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti attuatori il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospende cautelativamente l'erogazione del finanziamento, demandando ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il compito dell'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori. 2. Le Prefetture provvedono, nei sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, a pubblicare gli avvisi per l'assegnazione degli alloggi, redatti secondo lo schema allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Gli avvisi dovranno essere esposti al pubblico presso la Prefettura, il Comune dove si realizzano gli alloggi e la relativa Provincia, nonché presso il cantiere dell'esecutore dell'intervento. I Prefetti potranno ampliare la modalità di pubblicazione dell'avviso attraverso le forme ritenute più opportune, incluso l'uso del sistema telematico. Le domande degli aspiranti assegnatari degli alloggi devono essere inoltrate perentoriamente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso agli uffici di appartenenza degli interessati. Intanto il Prefetto provvede a nominare un'apposita Commissione che, nei novanta giorni successivi alla prima seduta, esamina le domande e formula la graduatoria degli assegnatari degli alloggi. La Commissione è composta dal Prefetto, o suo delegato, in qualità di presidente, da un rappresentante del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, del comune e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti corpi: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei VV. FF. Entro trenta giorni dalla formulazione della graduatoria, il Prefetto ne dispone la pubblicazione con le stesse modalità dell'avviso di assegnazione. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, successivamente all'approvazione degli atti di collaudo, ovvero, nel caso di interventi singoli di edilizia agevolata, successivamente alla verifica della documentazione di supporto alla gestione degli alloggi e all'ultimazione dei lavori, comunica al Prefetto la disponibilità degli alloggi e questi procede, con le modalità di cui al successivo articolo 5, alla conseguente assegnazione.
articolo 2: Requisiti di ammissione
1. Possono concorrere per l'assegnazione degli alloggi i dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei VV. FF., nonché i dipendenti del Ministero della giustizia ed il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e quello di altre Amministrazioni impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata, che presti servizio nell'ambito della provincia in cui è localizzato l'intervento, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991, data di pubblicazione del decreto legge n. 152/1991. 2. Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i titolari di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare che risulti ubicato nel comune in cui è localizzato l'intervento. Le suddette cause di esclusione operano anche se esse si riferiscono ai componenti del nucleo familiare del richiedente. Si considera adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, che non sia stato dichiarato inidoneo dall'autorità competente. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi e a carico. I requisiti devono essere posseduti dall'aspirante alla data di pubblicazione dell'avviso di assegnazione. Per le successive assegnazioni i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda agli uffici di appartenenza. 3. I soggetti attuatori degli interventi, nonché gli Istituti autonomi case popolari, o comunque denominati, territorialmente competenti, procedono alla stipula dei contratti di locazione degli alloggi rispettivamente per gli alloggi di edilizia agevolata e per quelli di sovvenzionata, dandone comunicazione alla Prefettura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative. Gli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative di abitazione devono aderire preventivamente alla cooperativa ove espressamente richiesto dallo statuto sociale.
articolo 3: Limiti di reddito
1. Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, che, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della pubblicazione dell'avviso per la graduatoria di assegnazione, risultino titolari di redditi non superiori ai seguenti importi: ? € 31.000,00 (lire 60.024.370) per gli alloggi di edilizia sovvenzionata; ? € 62.000,00 (lire 120.048.740) per gli alloggi di edilizia agevolata. 2.Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
articolo 4: Determinazione dei canoni di locazione
1. Il canone annuo degli alloggi di edilizia sovvenzionata non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 1, comma 1, per gli interventi di edilizia sovvenzionata. 2.In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti: a) per redditi fino a € 15.500,00, il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1; b) per redditi da € 15.501,00 a € 26.000,00, il 70 per cento del canone; c) per redditi da € 26.001,00 a € 31.000,00, il 99 per cento del canone. 3.Il canone annuo per gli alloggi di edilizia agevolata non può superare il 4,5 per cento del costo massimo di cessione stabilito dal comune nell'apposita convenzione e il relativo aggiornamento avviene sulla base di quanto disciplinato dalla stessa convenzione o, in mancanza di riferimenti, secondo la vigente normativa.
articolo 5: Scelta dell'alloggio
1. L'ordine di graduatoria costituisce diritto di preferenza per la scelta dell'alloggio. Il Prefetto, sulla base delle preferenze espresse, assegna gli alloggi, dandone comunicazione ai soggetti attuatori. 2. Il Prefetto autorizza eventuali scambi di alloggio richiesti dagli assegnatari, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti attuatori.
articolo 6: Edilizia privata offerta in locazione
1.Per gli alloggi di edilizia privata, che dal programma integrato approvato risultino offerti in locazione, si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per l'edilizia agevolata ad eccezione delle cause di esclusione di cui all'articolo 2, comma 2, e dei limiti di reddito di cui all'articolo 3.
articolo 7: Disposizioni transitorie e finali
1. Per i programmi già eseguiti per il 50 per cento alla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti attuatori comunicano, tempestivamente, alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, il numero e le caratteristiche degli alloggi, nonché il canone per ciascuno di essi, determinato secondo i criteri stabiliti nell'articolo 4. 2. Nei casi di cui al comma 1, il Prefetto provvede alla formazione della graduatoria stabilendo tempi idonei per completare le procedure in relazione al termine di ultimazione dei lavori. 3. Una volta esaurita la graduatoria, nel caso risultassero disponibili alloggi, sia di edilizia sovvenzionata che di edilizia agevolata, il Prefetto prende in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell'avviso di assegnazione e fino al sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria. Nei successivi sessanta giorni, sentita la Commissione, il Prefetto formula ulteriore graduatoria ed assegna secondo le disposizioni di cui al presente decreto. Gli alloggi che risultassero ancora non assegnati, ovvero disponibili a fronte dei quali non ci fossero istanza da esaminare, rientrano nella disponibilità del soggetto attuatore per essere utilizzati in conformità della normativa vigente per l'edilizia agevolata, mentre gli alloggi di edilizia sovvenzionata, in mancanza di assegnatari aventi diritto, sono assegnati dal comune con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2001, n. 21. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dalle convenzioni stipulate con i comuni. 4. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata che si rendessero liberi, per finita locazione o per qualsiasi altra causa, dopo l'assegnazione, il soggetto che ne ha la titolarità comunica al Prefetto ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, la disponibilità degli stessi. Il Prefetto, per l'assegnazione, prende in considerazione eventuali domande in attesa di esito e procede d'ufficio, entro i successivi novanta giorni, secondo le modalità del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, l'alloggio rientra nella disponibilità del soggetto che ne ha la titolarità per essere utilizzato in conformità della normativa vigente per l'edilizia agevolata o sovvenzionata. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, li 10 maggio 2002 IL MINISTRO
allegato
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE ABITATIVE Schema di avviso per l'assegnazione di n. alloggi di edilizia sovvenzionata e n. alloggi di edilizia agevolata nel Comune di_____________________. Il Prefetto della Provincia di - Visto l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio; - Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1991, concernente un programma straordinario di edilizia residenziale inteso a favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ed in particolare i punti 5 e 6 della stessa; - Visto il decreto del 17 gennaio 1992 del Ministero dei lavori pubblici che approva il bando di gara per la realizzazione del programma straordinario sopracitato, ed in particolare i punti 8 e 9 dello stesso; - Vista la Convenzione stipulata il __________________ tra il Ministero dei lavori pubblici – Segretariato Generale del Comitato per l'edilizia residenziale e per l'attuazione; - Vista la nota n. ___________ dell'operatore ___________________, pervenuta in questa Prefettura il _______________________, con la quale è stato comunicato che saranno disponibili n. ____ alloggi di edilizia sovvenzionata e n.___ alloggi di edilizia agevolata nel Comune di _______________, le cui tipologie sono: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione in locazione degli alloggi medesimi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di seguito elencate; A V V I S A Sono disponibili per l'assegnazione in locazione al personale sopracitato n. _____ alloggi di edilizia sovvenzionata e n.____ alloggi di edilizia agevolata con le tipologie sopra specificate, ubicati nel Comune di _________________, via _______________________ 1) Requisiti di ammissione Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi sopraindicati i dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché i dipendenti del Ministero della Giustizia e personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno o personale di altre Amministrazioni comunque impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata che prestano servizio nell'ambito della provincia di ___________________ con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991 (data di pubblicazione del D.L. n. 152/1991). Sono esclusi dal concorso coloro che sono titolari di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su di un alloggio nel suddetto comune di ______________ adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Le suddette cause di esclusione operano anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente. Si considera adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente, e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente. Ai fini del presente avviso si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi e a carico. Il limite di reddito previsto per la partecipazione al presente concorso è quello stabilito dall'art.3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.___ del _________. Tutti i requisiti devono essere posseduti dall'aspirante alla data di esposizione al pubblico del presente avviso presso questa Prefettura. 2) Domanda di partecipazione e modalità e termini di presentazione delle domande e relativa documentazione Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante quanto di seguito richiesto, ovvero da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: a) il proprio stato di servizio, cioè l'Amministrazione di appartenenza e la data di assunzione; la qualifica rivestita; la sede di servizio e l'ufficio ove l'interessato presta servizio; la data di assegnazione alla sede specifica, precisando se la stessa è stata disposta per trasferimento d'ufficio, a seguito di concorso o a domanda; b) l'ubicazione e l'ampiezza dell'alloggio attualmente occupato. Qualora il partecipante sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio ubicato nel comune di ………………, dovrà dichiarare e descrivere i locali in questione. Le domande di partecipazione dovranno, inoltre, essere corredate di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: c) l'ammontare del reddito da lavoro dipendente e l'ammontare dei redditi di altra natura del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (modello CUD e 730 o UNICO) presentata dal dipendente e dai componenti il nucleo familiare; d) composizione del nucleo familiare (stato di famiglia); e) eventuale documentazione sanitaria attestante l'accertamento di situazioni di handicap grave, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 e successive modifiche. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. La Commissione esaminatrice si riserva di verificare, anche con controlli successivi, quanto dichiarato dai partecipanti e di richiedere la documentazione relativa. Le domande di partecipazione, con la relativa documentazione, dovranno pervenire entro il ______________________ agli Uffici di appartenenza degli interessati che, dopo aver apposto sulle domande il timbro di arrivo comprovante la data di presentazione, provvederanno a trasmetterle unitamente ad un elenco riepilogativo in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita di ogni concorrente, a questa Prefettura entro il _________________. Le domande che perverranno oltre il termine stabilito non saranno prese in esame per la formulazione della prima graduatoria. 3) Costituzione della Commissione è istituita apposita Commissione per l'esame delle domande e la formulazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi agli aventi titolo, composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da un rappresentante rispettivamente: del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, del Comune, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco. 4) Criteri di valutazione e relativi punteggi per l'edilizia sovvenzionata a)Esigenze di servizio: ? trasferimento d'ufficio punti 6 ? assegnazione nella sede, diversa da quella di residenza, a seguito di concorso punti 3 ? trasferimento a domanda del dipendente punti 2 b)Condizioni abitative: ? sfratto per finita locazione punti 4 ? alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare punti 2 c) Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare): ? da 1 a 2 unità punti 2 ? da 3 a 4 unità punti 3 ? da 5 a 6 unità punti 4 ? da 7 unità ad oltre punti 5 Qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare è aumentato del 25%. d) Anzianità di servizio: punto 1 per ogni 5 anni di servizio e) Condizioni economiche del nucleo familiare: ? Reddito fino a L. 30.000.000 pari a € 15.493,71 punti 4 ? Reddito fino a L. 40.000.000 pari a € 20.658,28 punti 3 ? Reddito fino a L. 50.000.000 pari a € 25.822,84 punti 2 ? Reddito fino a L. 60.000.000 pari a € 30.987,41 punti 1 o fascia di reddito più alta stabilita dalla legge regionale n. ______ del _______ Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 457/1978, che prevede che il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, successivamente alla detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%. 5) Criteri di valutazione e relativi punteggi dell'edilizia agevolata a)Esigenze di servizio: ? trasferimento d'ufficio punti 6 ? assegnazione nella sede, diversa da quella di residenza, a seguito di concorso punti 3 ? trasferimento a domanda del dipendente punti 2 b)Condizioni abitative: ? sfratto per finita locazione punti 4 ? alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare punti 2 c) Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare): ? da 1 a 2 unità punti 2 ? da 3 a 4 unità punti 3 ? da 5 a 6 unità punti 4 ? da 7 unità ad oltre punti 5 Qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare è aumentato del 25%. d) Anzianità di servizio: punto 1 per ogni 5 anni di servizio e) Condizioni economiche del nucleo familiare: ? Reddito fino a L. 40.000.000 pari a € 20.658,28 punti 4 ? Reddito fino a L. 60.000.000 pari a € 30.987,84 punti 3 ? Reddito fino a L. 80.000.000 pari a € 41.316,55 punti 1 ? Oltre a L. 80.000.000 pari a € 41.316.55 punti 0 Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 457/1978, che prevede che il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, oltre alla detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%. 6) Formazione della graduatoria La Commissione procederà all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria degli aventi titolo, assegnando ad ogni partecipante un punteggio totale, calcolato sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sopra indicati. Il personale trasferito d'ufficio da altra sede avrà priorità assoluta nell'assegnazione dell'alloggio. A parità di punteggio si terrà conto, per l'assegnazione, nell'ordine, dell'anzianità di servizio e della composizione del nucleo familiare La graduatoria è resa pubblica attraverso modalità individuate dal Prefetto. La graduatoria viene aggiornata periodicamente dal Prefetto per le eventuali successive assegnazioni. 7) Assegnazione e locazione Gli alloggi sono concessi in locazione secondo l'ordine di graduatoria, che costituisce diritto di preferenza per la scelta dell'alloggio. Il canone annuo per l'edilizia sovvenzionata viene stabilito con provvedimento prefettizio e non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 1, comma 1, per gli interventi di edilizia sovvenzionata. In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti: a) per redditi fino a € 15.500,00, il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1; b) per redditi da € 15.501,00 a € 26.000,00, il 70 per cento del canone; c) per redditi da € 26.001,00 a € 31.000,00, il 99 per cento del canone. Il canone annuo di locazione per l'edilizia agevolata non può superare il 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito secondo le modalità previste dalla sopraccitata convenzione, o in mancanza di riferimenti, secondo la vigente normativa. 8) Cause di decadenza e revoca dell'assegnazione Costituiscono causa di decadenza con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio: a) la cessazione dall'incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia; b) la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione; c) l'assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti; d) l'acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso comune. 9) Divulgazione dell'avviso Il presente avviso è reso pubblico presso questa Prefettura, presso il Comune dove si realizzano gli alloggi e la relativa Provincia, nonché presso il cantiere dell'esecutore dell'intervento. è reso altresì pubblico anche attraverso l'uso del sistema telematico. Data IL PREFETTO

Temi/Argomento
Data emissione
10-05-2002
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Protocollo
215
Data di ultima modifica: 30/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016