Organismi autorizzati per la certificazione delle navi

Ai fini dell’applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione (SOLAS, MARPOL, LL66), lo Stato di bandiera ha il compito di effettuare le ispezioni sulle navi e rilasciare le certificazioni di sicurezza e ambientali corrispondenti.

Lo Stato ha la facoltà di delegare la prima o entrambe le funzioni (cosiddetti “compiti statutari”) ad un Organismo di classificazione riconosciuto a livello comunitario. La disciplina di tali deleghe è contenuta nella direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come emendata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione del 17 dicembre 2014. Tale normativa è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo n. 190/2015.

L’esecuzione delle ispezioni sulle navi soggette alle Convenzioni internazionali ai fini del rilascio della certificazione di sicurezza e ambientale richiede da parte degli Organismi un livello di competenze elevato e conoscenze tecniche specializzate, l’applicazione di un codice di etico ed una gestione rigorosa della qualità. Pertanto, il Regolamento (CE) n. 391/2009 ha fissato i criteri minimi per il riconoscimento degli Organismi a livello comunitario, al fine di migliorare la sicurezza delle navi e prevenire l’inquinamento da esse causato.

A livello nazionale, sono delegati a svolgere i compiti statutari per le navi soggette alle Convenzioni internazionali cinque Organismi di classificazione, riconosciuti a livello comunitario, per mezzo di appositi accordi, siglati dall’Organismo stesso, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM), che è competente per le certificazioni MARPOL. Gli accordi, di seguito elencati, sono approvati con Decreti Dirigenziali di concerto con il MATTM.

Per alcuni certificati gli Organismi sono delegati ad effettuare le ispezioni sulle navi e a rilasciare la relativa certificazione (certificati in autorizzazione), mentre per altri certificati sono delegati solo a svolgere le ispezioni e a rilasciare una dichiarazione ai fini, mentre la certificazione viene emessa dalle Autorità marittime periferiche (certificati in affidamento).

ACCORDI CON GLI ORGANISMI DI CLASSIFICA PER LA DELEGA DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA DI NAVI NAZIONALI SOGGETTE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Lettera prot. 13764 del 9 agosto 2011 "Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano Ie ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime - Modalità applicative".

Nota prot. 8365 del 18 marzo 2024 "Punti di contatto della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne per gli Accordi di delega dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali agli organismi riconosciuti".

La Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ha sottoscritto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le procedure operative per la cooperazione ai fini del monitoraggio e controllo degli Organismi autorizzati ed affidati ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, registrate con Decreto Dirigenziale numero 37 del 28/02/2023.

AUTORIZZAZIONI DI ORGANISMI DI CLASSIFICA PER LE ATTIVITA' DI ISPEZIONE E CONTROLLO DI NAVI NAZIONALI NON SOGGETTE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Gli organismi che hanno già avuto la delega (certificazione in affidamento) per le navi soggette alle Convenzioni internazionali possono presentare istanza per essere autorizzati per le attività di ispezione e controllo delle navi nazionali non soggette alle convenzioni internazionali, se rispettano i criteri stabiliti dall’Amministrazione con il decreto n. 158 del 27.10.2025.
Gli organismi che alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 158 sono già stati autorizzati all’esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale, ove intendano mantenere l’autorizzazione, debbono presentare istanza entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Gli organismi autorizzati sono i seguenti:

  • Decreto Dirigenziale 31 gennaio 2024 di autorizzazione dell’American Bureau of Shipping all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.
  • Decreto dirigenziale n. 233 del 29 settembre  2022 di autorizzazione del Lloyd’s Register  Group LTD all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.
  • Decreto Dirigenziale del 23 settembre 2021 di rinnovo dell'autorizzazione del RINA Services SpA all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali
  • Decreto Dirigenziale del 21 gennaio 2022 di rinnovo dell’autorizzazione del Bureau Veritas SA all’esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto interministeriale numero 158 del 27.10.2025 relativo ai criteri di autorizzazione degli organismi di classifica per le attività di ispezione e controllo di navi nazionali non soggette al campo di applicazione delle convenzioni internazionali (c.d. navi non SOLAS).

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime"; Il decreto rappresenta il testo normativo di riferimento per la disciplina delle attività degli organismi di classifica autorizzati a svolgere funzioni per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare (ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi).

Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione del 17 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni.

Decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190 "Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni".

Regolamento (CE) N. 391/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

Risoluzione IMO MSC.349(92) (adottata il 21 giugno 2013) CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE).

Data di ultima modifica: 12/01/2026
Data di pubblicazione: 23/05/2019