L’articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2026, n. 26, istituisce il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato 'buono portuale', pari all’80 per cento della spesa sostenuta, per la realizzazione delle seguenti attività:
- agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
- sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Con il Decreto interministeriale numero 203 dell’11 agosto 2023 vengono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del buono portuale a favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione.
La domanda deve essere presentata, a mezzo PEC, all’indirizzo dg.sli@pec.mit.gov.it ed il contributo, riconosciuto per le attività indicate nel decreto di cui sopra, è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.