Il Programma operativo risorse idriche, com'è noto, ha scontato un notevole ritardo iniziale per le incertezze organizzative connesse, fra l'altro, al cessare dell'operatività della ex Agensud ed alla ripartizione delle competenze e delle strutture fra diverse Amministrazioni. Grazie alla fattiva collaborazione di Regioni, Enti Locali ed Enti Attuatori si è riusciti in quest'ultimo anno a dare concreto avvio al programma ammettendo a finanziamento un congruo numero di progetti per il Sottoprogramma I, sufficienti a garantire il rispetto della quota programmata per l'anno 1996 dal programma stesso. Occorre ora intensificare l'attività per recuperare il ritardo iniziale, avviando il sottoprogramma II e completando il Sottoprogramma I, con la ripartizione e l'assegnazione delle risorse, per assicurare il completo utilizzo del coofinanziamento comunitario nei termini prescritti. Per il conseguimento dei fini sopraindicati si ritiene necessario fornire a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adeguate direttive che scaturiscono dagli incontri con le Regioni, tenutisi nel mese di febbraio, e dal confronto con le competenti Direzioni Generali della Commissione dell'Unione Europea. Alcune di tali proposte necessitano di formalizzazione da parte del Comitato di Sorveglianza, tuttavia per l'esigenza di accelerare i tempi di attuazione del programma, appare opportuno fin d'ora predisporre le proposte di interventi secondo quanto di seguito indicato. Sottoprogramma I "Completamento dei programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno", al fine di contribuire all'aumento della disponibilità delle risorse idriche e all'adeguamento delle reti acquedottistiche nelle Regioni dell'Obiettivo I, portando a completamento i programmi di investimento avviati dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno. I progetti dovranno pervenire alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali, P.le di Porta Pia 1, Roma, improrogabilmente entro il 31 maggio 1997; saranno prioritariamente ammessi a finanziamento i progetti esecutivi ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni corredati da tutte le approvazioni, autorizzazioni e nullaosta necessari ivi comprese le concessioni alla derivazione idrica; nelle disponibilità residue potranno essere ammessi a finanziamento progetti la cui progettazione, coofinanziata nella misura del 1,5% dell'importo lavori, debba essere aggiornata ai sensi della predetta legge 109/94, a condizione che il progetto esecutivo venga ultimato e corredato da tutte le approvazioni ed atti necessari entro il 31/12/1997, decorso inutilmente tale termine il finanziamento verrà revocato; potranno essere trasmessi anche progetti concernenti l'uso irriguo della risorsa idrica a condizione che gli interventi proposti rispondano alle condizioni di seguito indicate: non rientrino fra gli interventi finanziabili dal fondo FEAOG di cui al Regolamento (CEE) n:2085/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, pubblicato su G.U. del 16 settembre 1993, seconda serie speciale, n.73; non incrementino sostanzialmente la quantità della risorsa destinata all'irriguo (manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti, sostituzione tubature, eliminazione perdite, eliminazione attingimento dalle falde minacciate da esaurimento o da inquinamento, riconversione colturale, ecc..). In ogni caso i progetti verranno accompagnati da apposita relazione che contenga un'analisi delle colture insistenti negli ambiti territoriali e della situazione attesa dopo la realizzazione dell'intervento, sottolineando che non ci deve essere aumento delle colture eccedentarie. Per l'istruttoria di tali progetti, che dovranno avere le stesse caratteristiche di cui al punto precedente, si procederà ad integrare la Commissione tecnica incaricata della verifica delle condizioni di ammissibilità dei progetti al Programma Operativo, con un rappresentante del Ministero per le risorse agricole. Gli interventi di cui al presente punto verranno ammessi a finanziamento solo in via subordinata alle opere dirette all'uso potabile della risorsa e comunque con finalità integrative del programma e non sostitutive per singola misura. dopo la data del 30 giugno 1997 si procederà a proporre alla Commissione la modifica dell'attuale ripartizione fra le Regioni delle risorse del sottoprogramma onde garantire la completa utilizzazione del coofinanziamento comunitario sulla base dei progetti che saranno ritenuti ammissibili. A tal fine è opportuno che vengano inviati progetti per un importo anche superiore alla quota programmata per ciascuna regione. Sottoprogramma II "Adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche negli ambiti ottimali di gestione integrata delle risorse idriche del Mezzogiorno", al fine di contribuire all'aumento delle disponibilità delle risorse idriche e all'adeguamento delle reti acquedottistiche del Mezzogiorno, nell'ambito del supporto all'attuazione della Legge Galli, con riguardo agli interventi sui sistemi di approvvigionamento dei principali centri urbani e con priorità alle reti di distribuzione delle risorse idriche nei centri urbani. . Il Sottoprogramma II è, com'è noto, ripartito fra le regioni a solo titolo orientativo nella seguente misura fra coofinanziamento comunitario, nazionale e privato per gli anni 1997, 1998 e 1999, in milioni di ECU (MECU): Il sottoprogramma è articolato in due azioni: Azione A, per un importo di 262,750 MECU di fondi comunitari e 262,750 MECU di fondi nazionali per programmi di investimento in opere funzionali alla costituzione e all'efficacia degli ambiti ottimali di gestione integrata (sostegno all'attuazione della legge Galli al fine di contribuire all'adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche negli ambiti ottimali di gestione integrata) Azione B, per un importo di 88,750 MECU di fondi comunitari, di 88,750 MECU di fondi nazionali e 266,750 MECU di fondi privati, per progetti e programmi di investimento della stessa natura di quelli previsti nell'azione A con la partecipazione di capitali privati. In particolare, l'azione B intende incentivare l'applicazione di nuovi schemi di ingegneria finanziaria, anche con apporti finanziari privati nella realizzazione degli interventi, sempre al fine di contribuire all'adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche in vista degli ambiti ottimali di gestione integrata nel Mezzogiorno d'Italia. I progetti proposti per l'azione B devono avere gli stessi requisiti previsti dal Programma Operativo per gli interventi di cui all'azione A. Nell'attuale situazione di carenza dell'individuazione del soggetto gestore di ambito, si precisa che ai fini della copertura della quota privata prevista possono essere considerati i fondi provenienti: dagli attuali gestori di impianti che abbiano natura giuridica di soggetti privati, da anticipazioni delle Regioni, dei Comuni e consorzi dei Comuni, considerandosi tali anticipazioni quali "risorse da reperire" ai sensi dell'art.11, comma 3 della legge 36/94 da recuperare all'interno del piano finanziario. In tali ipotesi l'ammissione del finanziamento è condizionata, a pena di revoca, dall'individuazione del soggetto gestore di ambito ottimale, ai sensi della citata legge n.36/94, entro il 30/6/1998; nel caso di realizzazione di depuratori e connessi sistemi di fognature (anche integrati a reti acquedottistiche locali), i proventi della quota accantonata, ai sensi delle leggi 36/94, articolo 14 e 28.12.1995, n.549, articolo 3, comma 42, che affluiscono ai fondi vincolati e destinati alla realizzazione di impianti di depurazione. Tali somme devono essere considerate quali "risorse disponibili" ai sensi dell'art.11, comma 3 della legge 36/94 e costituiscono elemento del piano finanziario dell'ambito territoriale ottimale. In tali ipotesi l'ammissione del finanziamento è condizionata, a pena di revoca, dall'individuazione del soggetto gestore entro il 30/6/1998; da anticipazioni da parte delle aziende speciali o municipalizzate che provvedano alla trasformazione in S.p.A. In tali ipotesi l'ammissione del finanziamento è condizionato, a pena di revoca, dal realizzarsi dell'effettiva trasformazione entro il 30/6/1998. La misura della partecipazione dei privati è fissata dal programma operativo nella misura del 60%, eventuali percentuali inferiori potranno essere prese in considerazione, in seconda priorità, qualora venga espressamente motivata l'impossibilità di partecipazione del privato in tale percentuale, da valutare caso per caso da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo; Lo strumento per l'attuazione degli schemi di ingegneria finanziaria sarà costituito da un accordo quadro con il privato di cui al punto 1 o da una delibera di accettazione del finanziamento degli organi competenti dell'ente pubblico negli altri casi a tali atti seguirà il decreto di ammissione definitiva al finanziamento. Gli interventi che utilizzino i predetti schemi di ingegneria finanziaria, saranno ammessi definitivamente al finanziamento, soltanto dopo l'approvazione, da parte dei servizi della Commissione, delle loro modalità di attuazione. Questo sottoprogramma e' direttamente connesso all'attuazione della Legge n. 36/94 e pertanto, alle Regioni che con propria legge abbiano recepito la legge predetta e cosi' individuato gli ambiti territoriali ottimali entro il 15 aprile 1997, sarà data priorità assoluta nell'ammissione al finanziamento di tutti i progetti coerenti agli ambiti territoriali definiti. Il mancato verificarsi della condizione nel termine indicato produrrà, senza necessità di ulteriori atti, la rimodulazione delle risorse fra le Regioni sulla base dei progetti che saranno ritenuti ammissibili. Tale decisione è stata già anticipata alle Regioni ed agli Uffici competenti della Comunità. Alle restanti Regioni verrà attribuita la quota residua ed i progetti da presentare dovranno riguardare esclusivamente reti idriche di distribuzione interna ai centri abitati ovvero opere extraurbane di rifacimento o realizzazione di adduzioni solo ove ne sia accertato il carattere di ottimizzazione di sistemi già interconnessi. Tale verifica sarà effettuata dal Ministero dei LL.PP. sulla base di un apposita relazione. Per tali regioni i progetti possono essere presentati oltre che dalla Regione stessa anche dai soggetti attuatori. Per le Azioni A e B i soggetti proponenti dovranno far pervenire entro il termine tassativo del 15 giugno 1997 al Ministero dei Lavori Pubblici l'apposita scheda, disponibile su INTERNET http://www.llpp.it/risorseidriche.htm ovvero da richiedere agli uffici della Direzione Generale interessata. Saranno ammessi a finanziamento i progetti i cui elaborati, a livello di progettazione preliminare, pervengano entro il 30 settembre 1997. La decisione sull'ammissibilità al finanziamento avverrà entro il 31 dicembre 1997. E' opportuno ribadire che potranno essere ammessi a finanziamento progetti a livello di progettazione di massima e/o preliminare, per la progettazione esecutiva dei quali è previsto un contributo sino al 3% dell'importo dei lavori, purché i tempi di realizzazione siano compatibili con i termini fissati dal Programma Operativo (impegnabilità entro il 31/12/1999 ed effettuazione del collaudo entro il 31/10/2001, per consentire la rendicontazione della spesa effettiva entro il 31.12.2001). Sottoprogramma III "Sensibilizzazione, pubblicità, assistenza tecnica per la riforma del settore e per il concorso finanziario privato" La MISURA 1 , attività B e C, prevede l'assistenza tecnica per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge Galli e l'assistenza tecnica e giuridica per favorire il concorso finanziario dei privati alla realizzazione degli investimenti. Le relative proposte delle Regioni, che dovranno essere conformi alla descrizione delle azioni comprese nella misura, dovranno pervenire entro il 30 giugno 1997. Le indicazioni contenute nella presente direttiva che integrano il Programma Operativo saranno formalizzate, ove necessario, con decisione del Comitato di Sorveglianza secondo le procedure previste per le modifiche del Programma stesso. Roma, lì 28 marzo 1997 IL MINISTRO